La plusvalenza da cessione di quote SRL realizzata da una persona fisica è tassata con imposta sostitutiva del 26%, senza distinzione tra partecipazioni qualificate e non, dal 2019. Si calcola sulla differenza tra prezzo di vendita e costo fiscale d'acquisto. Per le quote possedute al 1° gennaio 2026 la rivalutazione sconta il 21%.
Una precisazione di campo, prima di entrare nel merito: qui si parla solo del prelievo fiscale, non di come si firma l'atto. Per la procedura, l'atto notarile e l'alternativa del commercialista c'è la procedura e l'atto di cessione nella guida dedicata. Questo testo guarda a una sola domanda: quanto paga di tasse chi vende.
Il 26% e la fine della distinzione qualificate-non qualificate
Per la persona fisica che non opera in regime d'impresa, la plusvalenza sulle quote è un reddito diverso (art. 67 TUIR). Fino a qualche anno fa la tassazione cambiava a seconda che la partecipazione fosse qualificata o meno, con due trattamenti distinti. Quella divisione non esiste più. La L. 205/2017 ha unificato il prelievo: per le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2019, qualificate o no, l'imposta sostitutiva è la stessa, il 26%.
La semplificazione conta. Non serve più stabilire se la quota superi le soglie che un tempo separavano i due regimi; l'aliquota è una sola e si applica per intero alla plusvalenza realizzata. Una sola eccezione di metodo riguarda chi vende non come privato ma come società, ed è un caso a parte che vediamo in chiusura.
Come si calcola la plusvalenza
Il meccanismo è lineare. La base imponibile è la differenza tra il corrispettivo incassato dalla vendita e il costo fiscalmente riconosciuto della quota: di norma quanto è stato speso per acquistarla o sottoscriverla, aumentato degli oneri inerenti, per esempio l'onorario dell'atto d'acquisto (art. 68, comma 6, TUIR). Per una quota ricevuta in donazione il costo è quello che aveva sostenuto il donante. Su quella differenza si applica il 26%.
Un esempio rende tutto concreto. Un socio acquista una quota per 10.000 €. Anni dopo la cede per 50.000 €. La plusvalenza è la differenza, 40.000 €. L'imposta sostitutiva del 26% su 40.000 € vale 10.400 €. Al socio resta, al netto del prelievo, la parte eccedente: il guadagno lordo di 40.000 € si traduce in circa 29.600 € dopo le imposte. Se la quota fosse ceduta a un prezzo pari o inferiore al costo d'acquisto, non ci sarebbe plusvalenza e nulla sarebbe dovuto.
Rivalutare le quote conviene? La logica del 21%
Esiste una via legale che in certi casi riduce il conto: rivalutare il costo fiscale della partecipazione prima di venderla. La rivalutazione (o affrancamento) permette di sostituire il vecchio costo storico con il valore della quota al 1° gennaio, determinato da una perizia giurata di un commercialista o di un revisore legale, pagando un'imposta sostitutiva sull'intero valore periziato (art. 5 della L. 448/2001). La regola oggi vale ogni anno: si rivalutano le quote possedute al 1° gennaio, e perizia giurata e versamento vanno fatti entro il 30 novembre dello stesso anno, con la possibilità di pagare in tre rate annuali (sulle rate dopo la prima corrono interessi del 3%). Una volta rivalutata, la quota parte da un costo fiscale più alto, e la plusvalenza tassabile alla cessione si riduce o si azzera.
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, comma 144) ha portato l'aliquota al 21%, dal 18% che si applicava nel 2025, e la regola resta annuale: per le quote possedute al 1° gennaio di ciascun anno, perizia e versamento entro il 30 novembre (per il 2026, entro il 30 novembre 2026). Fa eccezione la quota di una società residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata: lì l'aliquota è del 36% e l'imposta non si può rateizzare (art. 5, commi 2 e 3, della L. 448/2001). La convenienza si misura confrontando due numeri: il 21% sull'intero valore rivalutato contro il 26% sulla sola plusvalenza che si pagherebbe vendendo senza rivalutare. Nell'esempio di prima, rivalutare la quota a 50.000 € costerebbe 10.500 € di imposta, più la perizia, contro i 10.400 € dovuti vendendo senza rivalutare: non conviene. Il conto torna solo quando il costo storico è molto basso rispetto al valore, sotto circa un quinto di esso, come per una quota sottoscritta anni fa al valore nominale; se la quota è cresciuta poco, il gioco non vale la candela. Conviene fare il calcolo con il proprio consulente prima di decidere, caso per caso.
Dal 1° gennaio 2027 queste regole passano nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026, artt. 376 e 377), che abroga il TUIR e l'art. 5 della L. 448/2001 e rinumera gli articoli: le plusvalenze da partecipazioni vanno agli artt. 76 e 77, la participation exemption all'art. 96 e la rivalutazione delle quote all'art. 169, che la conferma ogni anno al 21%, con le stesse scadenze e le stesse tre rate, e con la stessa eccezione: 36% e nessuna rateizzazione per le quote di società in Stati a fiscalità privilegiata. Fino al 31 dicembre 2026 valgono i riferimenti qui indicati.
Quando a vendere è una società
Il quadro cambia se il venditore non è una persona fisica ma una società di capitali. In quel caso la plusvalenza concorre al reddito d'impresa, e può rientrare nel regime di participation exemption (art. 87 TUIR), che esenta il 95% della plusvalenza, quindi la tassa sul 5% residuo, se la partecipazione è posseduta ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente la cessione, era iscritta fra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio del periodo di possesso e soddisfa i requisiti di residenza e di commercialità della società partecipata. È una logica del tutto diversa da quella del 26% applicabile al privato, e va valutata con regole proprie.
Quando si arriva alla firma, il passaggio utile è stimare i costi della cessione quote e poi chiedere un preventivo per l'atto di cessione. Per collocare la cessione nel più ampio insieme delle operazioni societarie con notaio, consulta la guida agli atti societari.