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Plusvalenza cessione quote SRL: tassazione 26% e rivalutazione 2026

Pubblicato il A cura di Redazione NotaiOnline

La plusvalenza da cessione di quote SRL realizzata da una persona fisica è tassata con imposta sostitutiva del 26%, senza distinzione tra partecipazioni qualificate e non, dal 2019. Si calcola sulla differenza tra prezzo di vendita e costo fiscale d'acquisto. Nel 2026 la rivalutazione delle quote sconta il 21%.

Una precisazione di campo, prima di entrare nel merito: qui si parla solo del prelievo fiscale, non di come si firma l'atto. Per la procedura, l'atto notarile e l'alternativa del commercialista c'è la procedura e l'atto di cessione nella guida dedicata. Questo testo guarda a una sola domanda: quanto paga di tasse chi vende.

Il 26% e la fine della distinzione qualificate-non qualificate

Per la persona fisica che non opera in regime d'impresa, la plusvalenza sulle quote è un reddito diverso (art. 67 TUIR). Fino a qualche anno fa la tassazione cambiava a seconda che la partecipazione fosse qualificata o meno, con due trattamenti distinti. Quella divisione non esiste più. La L. 205/2017 ha unificato il prelievo: dal 2019 ogni plusvalenza, qualificata o no, sconta la stessa imposta sostitutiva del 26%.

La semplificazione conta. Non serve più stabilire se la quota superi le soglie che un tempo separavano i due regimi; l'aliquota è una sola e si applica per intero alla plusvalenza realizzata. Una sola eccezione di metodo riguarda chi vende non come privato ma come società, ed è un caso a parte che vediamo in chiusura.

Come si calcola la plusvalenza

Il meccanismo è lineare. La base imponibile è la differenza tra il corrispettivo incassato dalla vendita e il costo fiscalmente riconosciuto della quota, di norma quanto è stato speso per acquistarla o sottoscriverla (art. 68 TUIR). Su quella differenza si applica il 26%.

Un esempio rende tutto concreto. Un socio acquista una quota per 10.000 €. Anni dopo la cede per 50.000 €. La plusvalenza è la differenza, 40.000 €. L'imposta sostitutiva del 26% su 40.000 € vale 10.400 €. Al socio resta, al netto del prelievo, la parte eccedente: il guadagno lordo di 40.000 € si traduce in circa 29.600 € dopo le imposte. Se la quota fosse ceduta a un prezzo pari o inferiore al costo d'acquisto, non ci sarebbe plusvalenza e nulla sarebbe dovuto.

Rivalutare le quote conviene? La logica del 21%

Esiste una via legale per ridurre il conto: rivalutare il costo fiscale della partecipazione prima di venderla. La rivalutazione (o affrancamento) permette di sostituire il vecchio costo storico con il valore attuale della quota, asseverato da una perizia, pagando un'imposta sostitutiva su quel valore. Una volta rivalutata, la quota parte da un costo fiscale più alto, e la plusvalenza tassabile alla cessione si riduce o si azzera.

Per il 2026 la Legge di Bilancio (L. 199/2025) ha fissato al 21% l'aliquota della rivalutazione, in salita rispetto al 18% degli anni precedenti. La convenienza si misura confrontando due numeri: il 21% sul valore rivalutato contro il 26% sulla plusvalenza che si pagherebbe vendendo senza rivalutare. Più è ampio il divario tra prezzo di vendita e costo storico, più l'affrancamento tende a pagare; se la quota è cresciuta poco, il gioco rischia di non valere la candela, anche perché la perizia ha un costo. Conviene fare il calcolo con il proprio consulente prima di decidere, caso per caso.

Quando a vendere è una società

Il quadro cambia se il venditore non è una persona fisica ma una società di capitali. In quel caso la plusvalenza concorre al reddito d'impresa, e può rientrare nel regime di participation exemption (art. 87 TUIR), che esenta da imposizione una quota larga della plusvalenza al ricorrere di precisi requisiti, tra cui un periodo minimo di possesso. È una logica del tutto diversa da quella del 26% applicabile al privato, e va valutata con regole proprie.

Per inquadrare la spesa complessiva dell'operazione tornano utili i costi notarili dell'operazione societaria stimabili con il calcolatore; e quando si arriva alla firma serve comunque un notaio per l'atto, con cui coordinare tempi e adempimenti.

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