🏢 Impresaproceduraimposte

Scissione Societaria: Tipi, Procedura Notarile e Imposte

Aggiornato il A cura di Redazione NotaiOnline

Articolazione del patrimonio

La scissione è l'operazione attraverso cui una società trasferisce tutto o parte del proprio patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, con assegnazione ai soci della società scissa delle azioni o quote delle società beneficiarie (art. 2506 c.c.).

Se la fusione unifica, la scissione separa. Ma il meccanismo non è speculare in modo lineare: la scissione offre una varietà di configurazioni che la rende uno degli strumenti più versatili del diritto societario italiano, utilizzato tanto per le riorganizzazioni industriali quanto per la separazione di rami d'azienda, la gestione di patrimoni familiari o la risoluzione di conflitti tra soci.

Le diverse configurazioni

Scissione totale e parziale

Nella scissione totale, l'intero patrimonio della società scissa viene trasferito a due o più società beneficiarie. La società scissa si estingue.

Nella scissione parziale, solo una parte del patrimonio viene trasferita a una o più società beneficiarie. La società scissa sopravvive, con un patrimonio ridotto. È la forma più utilizzata nella prassi.

Scissione proporzionale e non proporzionale

La distinzione riguarda il criterio di assegnazione delle azioni o quote delle beneficiarie ai soci della scissa.

Nella scissione proporzionale, ogni socio riceve azioni o quote delle beneficiarie nella stessa proporzione in cui partecipava alla scissa. Se un socio deteneva il 30% della scissa, riceverà il 30% di ciascuna beneficiaria.

Nella scissione non proporzionale, le azioni o quote delle beneficiarie sono assegnate in proporzione diversa. Questa configurazione consente di separare i soci in società distinte — ad esempio, quando due soci al 50% non intendono più collaborare, ciascuno può ricevere il 100% di una delle beneficiarie. L'art. 2506, comma 2, c.c. richiede che, in caso di scissione non proporzionale senza conguaglio, sia previsto il diritto dei soci di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato secondo i criteri dell'art. 2437-ter c.c.

Scissione a favore di società preesistenti o di nuova costituzione

Le beneficiarie possono essere società già esistenti (che aumentano il capitale per accogliere il patrimonio scisso) o società di nuova costituzione, che nascono con il patrimonio trasferito. Le due soluzioni possono coesistere nella stessa operazione.

Utilizzi frequenti nella prassi

La scissione trova impiego in situazioni ricorrenti:

  • Separazione del patrimonio immobiliare dall'attività operativa — La società operativa scorpore gli immobili in una società patrimoniale, riducendo il rischio d'impresa sui beni immobiliari
  • Risoluzione di conflitti tra soci — Mediante scissione non proporzionale, i soci in disaccordo possono separare le proprie attività
  • Preparazione alla cessione — Scissione del ramo d'azienda oggetto di vendita, per consentire all'acquirente di acquisire la società beneficiaria con un perimetro patrimoniale definito
  • Gestione del passaggio generazionale — Scissione di una società di famiglia in più società, ciascuna destinata a un ramo familiare

Procedura notarile

La scissione segue un iter procedurale analogo a quello della fusione, disciplinato dall'art. 2506-ter c.c. mediante rinvio agli artt. 2501-2505-quater c.c.

Il progetto di scissione

L'organo amministrativo di ciascuna società partecipante redige il progetto di scissione, che deve indicare — oltre agli elementi previsti per il progetto di fusione — la descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna società beneficiaria e i criteri di distribuzione delle azioni o quote.

Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso è ripartito tra le beneficiarie in proporzione al patrimonio netto assegnato a ciascuna. Per gli elementi del passivo non attribuiti, le beneficiarie rispondono in solido (art. 2506-bis, comma 3, c.c.).

Decisione di scissione

Ciascuna società delibera sulla scissione con i quorum previsti per le modifiche dello statuto. Il verbale assembleare è ricevuto dal notaio in forma di atto pubblico.

Atto di scissione

Decorso il termine di 60 giorni per l'opposizione dei creditori, il notaio stipula l'atto di scissione in forma pubblica. L'atto viene depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

La scissione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari, ma le parti possono stabilire una data di efficacia successiva, non però anteriore all'ultima iscrizione (art. 2506-quater, comma 1, c.c., per rinvio all'art. 2504-bis).

Responsabilità per i debiti

La disciplina della responsabilità per i debiti anteriori alla scissione è uno degli aspetti più delicati dell'operazione (art. 2506-quater, comma 3, c.c.):

  • Ciascuna società beneficiaria è solidalmente responsabile dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto a essa assegnato o rimasto
  • La società scissa (nella scissione parziale) resta responsabile dei debiti non trasferiti

Questa responsabilità solidale ha lo scopo di tutelare i creditori, ma è limitata: ogni beneficiaria risponde solo fino al valore del patrimonio netto effettivamente ricevuto, non per l'intero importo dei debiti.

Imposte

Imposta di registro

L'atto di scissione sconta l'imposta di registro in misura fissa di 200 euro, indipendentemente dal valore dei patrimoni trasferiti. È la medesima disciplina prevista per la fusione.

Neutralità fiscale (art. 173 TUIR)

L'art. 173 del TUIR stabilisce che la scissione è un'operazione fiscalmente neutra:

  • Non dà luogo a plusvalenze o minusvalenze tassabili sui beni trasferiti
  • I beni delle beneficiarie mantengono i valori fiscali che avevano nella scissa
  • Le riserve in sospensione d'imposta si ripartiscono tra le società partecipanti secondo le regole dell'art. 173
  • Le posizioni soggettive della scissa (perdite fiscali riportabili, crediti d'imposta) si trasferiscono alle beneficiarie in proporzione al patrimonio netto contabile trasferito

IVA e imposte ipotecarie e catastali

Il trasferimento di immobili in sede di scissione non sconta imposte ipotecarie e catastali proporzionali: si applicano le misure fisse (200 euro ciascuna). L'operazione è fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. 633/1972.

Costi

VoceImporto
Onorario notarile (delibera + atto scissione)2.000-4.000 €
Imposta di registro200 € per atto
Diritti cameralicirca 200-400 €
Relazione degli esperti (se necessaria)2.000-8.000 €
Perizie di stima (immobili, partecipazioni)variabile

Per le scissioni che coinvolgono patrimoni immobiliari significativi, il costo delle perizie di stima può superare quello dell'onorario notarile. La relazione degli esperti sul rapporto di cambio può essere omessa con il consenso unanime dei soci.

Scissione e operazioni elusive

La scissione è stata storicamente oggetto di attenzione da parte dell'Amministrazione Finanziaria per possibili finalità elusive. L'art. 10-bis della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente, come modificato dal D.Lgs. 128/2015) disciplina l'abuso del diritto in ambito tributario.

La giurisprudenza e la prassi dell'Agenzia delle Entrate hanno progressivamente chiarito che la scissione finalizzata alla separazione di attività diverse, alla risoluzione di conflitti tra soci o alla riorganizzazione patrimoniale non costituisce, di per sé, operazione elusiva. L'abuso può configurarsi quando la scissione è utilizzata come passaggio intermedio di un'operazione più ampia finalizzata esclusivamente al risparmio fiscale, priva di sostanza economica.


Domande frequenti

La scissione parziale può essere utilizzata per separare un immobile dalla società operativa?

Sì, è uno degli utilizzi più frequenti. La società scinde l'immobile in una nuova società patrimoniale, mantenendo l'attività operativa nella società originaria. L'operazione è fiscalmente neutra e consente di proteggere il patrimonio immobiliare dal rischio d'impresa. Occorre tuttavia verificare che l'operazione abbia una valida ragione economica, per escludere profili di abuso del diritto.

Nella scissione non proporzionale, i soci di minoranza sono tutelati?

L'art. 2506, comma 2, c.c. prevede che, in caso di assegnazione non proporzionale senza conguaglio, i soci dissenzienti possano far acquistare le proprie partecipazioni a un corrispettivo equo. Inoltre, i soci che non hanno concorso alla delibera possono esercitare il diritto di recesso, ottenendo la liquidazione della quota secondo i criteri legali.

Quanto tempo richiede una scissione?

La procedura richiede mediamente 4-6 mesi: preparazione del progetto e delle perizie (1-2 mesi), deposito e periodo di 30 giorni prima della delibera, delibera assembleare, periodo di 60 giorni per l'opposizione dei creditori, stipula dell'atto di scissione e iscrizione al Registro Imprese.


Si intende valutare una scissione societaria per riorganizzare il patrimonio o separare le attività? Il notaio, insieme al consulente fiscale, può analizzare la struttura patrimoniale della società e individuare la configurazione di scissione più adeguata alle esigenze specifiche.


Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere divulgativo e non costituiscono parere legale. La normativa di riferimento e le interpretazioni giurisprudenziali possono variare. Per una valutazione specifica della propria situazione, è necessario rivolgersi a un notaio.

Calcola i tuoi costi notarili

Stima gratuita e dettagliata in pochi secondi

Vai al calcolatore