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Deposito al Registro Imprese: ruolo del notaio, termini e costi

Aggiornato il A cura di Redazione NotaiOnline

Il Registro delle imprese è l'anagrafe delle attività economiche italiane: ci sono iscritte le imprese, dalla ditta individuale alla società quotata, e ci finiscono gli eventi che ne cambiano la vita giuridica. Una parte di questi atti arriva al Registro attraverso il notaio, che li riceve e poi li deposita; gli altri li depositano gli amministratori o un professionista abilitato.

Cos'è il Registro delle imprese

Il Registro lo prevede il Codice civile dal 1942 (art. 2188 c.c.): è pubblico ed è tenuto sotto la vigilanza di un giudice. La L. 580/1993 (art. 8) ne ha affidato la tenuta alle Camere di commercio, e il Registro unico e informatico è operativo dal 1996. Oggi la vigilanza spetta a giudici delegati scelti fra quelli delle sezioni specializzate in materia di impresa.

È articolato in una sezione ordinaria e in più sezioni speciali. Nella sezione ordinaria si iscrivono, fra gli altri, le società di persone e di capitali, le cooperative, i consorzi con attività esterna, le società estere con sede secondaria in Italia, gli enti pubblici economici e gli imprenditori commerciali individuali che non sono piccoli imprenditori. Nelle sezioni speciali stanno le imprese agricole, i piccoli imprenditori e i coltivatori diretti, le società semplici, le imprese artigiane (annotate) e altre qualifiche, come le start-up e le PMI innovative o le società tra professionisti.

L'iscrizione non ha sempre lo stesso peso:

  • nella sezione ordinaria rende i fatti opponibili ai terzi: finché un fatto soggetto a iscrizione non è iscritto, chi doveva iscriverlo non può opporlo a chi non ne era a conoscenza (art. 2193 c.c.);
  • per alcuni atti l'iscrizione è costitutiva: una società di capitali acquista la personalità giuridica solo con l'iscrizione (art. 2331 c.c.), e una delibera che modifica lo statuto produce effetti solo dopo l'iscrizione (art. 2436 c.c.);
  • nelle sezioni speciali l'iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia (art. 8, comma 5, L. 580/1993), oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

In ogni caso il Registro è pubblico: chiunque può consultarlo.

Quali atti passano dal notaio

La linea è la forma dell'atto. Quando la legge richiede l'atto pubblico, il verbale notarile o la firma autenticata, l'atto passa dal notaio, e spesso è il notaio stesso a doverlo depositare.

Per le società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.):

  • atto costitutivo e statuto (artt. 2328 e 2463 c.c.);
  • modifiche dello statuto, compresi aumenti e riduzioni del capitale, deliberate con verbale notarile (artt. 2436 e 2480 c.c.);
  • emissione di obbligazioni nelle S.p.A., la cui delibera deve risultare da verbale notarile (art. 2410 c.c.);
  • fusione, scissione e trasformazione, che richiedono l'atto pubblico (artt. 2500, 2504 e 2506-ter c.c.);
  • scioglimento anticipato deliberato dall'assemblea e nomina dei liquidatori, che i soci decidono con le maggioranze delle modifiche statutarie (art. 2487 c.c.);
  • cessione di quote di S.r.l., con firma autenticata dal notaio (art. 2470 c.c.) oppure, in alternativa, con firma digitale e deposito da parte di un commercialista abilitato (art. 36, comma 1-bis, D.L. 112/2008).

Per le società di persone (S.n.c., S.a.s.), l'atto costitutivo va depositato con le firme autenticate o in forma di atto pubblico (art. 2296 c.c.), quindi passa comunque dal notaio; il deposito spetta agli amministratori, e se l'atto è pubblico anche al notaio. Le modifiche dell'atto costitutivo le iscrivono gli amministratori entro 30 giorni (art. 2300 c.c.).

Fuori dal diritto societario in senso stretto, i contratti che trasferiscono la proprietà o il godimento di un'azienda, stipulati per atto pubblico o con firma autenticata, li deposita il notaio (art. 2556 c.c.).

Quello che si deposita senza notaio

Molti adempimenti li curano direttamente l'impresa o un professionista abilitato, di solito il commercialista:

  • il bilancio d'esercizio con le relazioni, entro 30 giorni dall'approvazione (art. 2435 c.c.), e per le S.p.A. non quotate l'elenco dei soci;
  • la nomina di amministratori e sindaci e la cessazione dei sindaci, che gli amministratori iscrivono entro 30 giorni (artt. 2383 e 2400 c.c.), e la cessazione degli amministratori, che iscrive il collegio sindacale entro lo stesso termine (art. 2385 c.c.);
  • le variazioni anagrafiche, l'indirizzo PEC, l'iscrizione e la cancellazione delle imprese individuali.

I termini di deposito

AttoTermineChi depositaNorma
Atto costitutivo di S.p.A. o S.r.l.10 giorni dalla stipulaNotaioArt. 2330 c.c.
Modifiche statutarie di S.p.A. e S.r.l.30 giorniNotaio che ha verbalizzatoArtt. 2436 e 2480 c.c.
Cessione di quote di S.r.l.30 giorniNotaio autenticante (o commercialista abilitato)Art. 2470 c.c.
Atto di fusione30 giorniNotaio o amministratoriArt. 2504 c.c.
Trasferimento d'azienda30 giorniNotaio rogante o autenticanteArt. 2556 c.c.
Atto costitutivo di S.n.c. o S.a.s.30 giorniAmministratori (e notaio, se atto pubblico)Art. 2296 c.c.
Bilancio d'esercizio30 giorni dall'approvazioneAmministratoriArt. 2435 c.c.

Il termine per l'atto costitutivo delle società di capitali era di 20 giorni: lo ha portato a 10 la L. 12/2019. Ricevuta la domanda, l'ufficio iscrive entro 10 giorni dalla protocollazione, termine dimezzato per le domande telematiche (art. 11, comma 8, D.P.R. 581/1995).

La procedura telematica

Il deposito avviene solo per via telematica. Dal 1° aprile 2010, finito il periodo transitorio, per l'avvio, le modifiche e la cessazione dell'impresa si usa la Comunicazione unica (ComUnica, art. 9 D.L. 7/2007): un solo invio all'ufficio del Registro delle imprese vale anche per gli adempimenti fiscali, previdenziali e assistenziali, compresa l'attribuzione di codice fiscale e partita IVA, e l'ufficio ne dà notizia alle altre amministrazioni.

Per gli atti di sua competenza il notaio:

  1. riceve l'atto o verbalizza la delibera;
  2. controlla che la delibera rispetti le condizioni di legge;
  3. prepara la pratica e la trasmette telematicamente, con la copia dell'atto firmata digitalmente;
  4. versa l'imposta di bollo e i diritti di segreteria.

L'ufficio del Registro, ricevuta la pratica, verifica la regolarità formale della documentazione e iscrive. Sul merito della delibera il controllo lo ha già fatto il notaio.

Il controllo di legalità del notaio

L'art. 2436 c.c. fa del notaio un filtro. Il notaio che ha verbalizzato una modifica dello statuto, verificato che le condizioni di legge sono rispettate, ne chiede l'iscrizione entro 30 giorni. Se ritiene che non lo siano, lo comunica agli amministratori, tempestivamente e comunque entro lo stesso termine. Gli amministratori, nei 30 giorni successivi, possono riconvocare l'assemblea oppure ricorrere al tribunale, che verificate le condizioni ordina l'iscrizione con decreto soggetto a reclamo (art. 2436, comma 4). Se non fanno nessuna delle due cose, la delibera diventa definitivamente inefficace.

Costi del deposito

Per un atto societario ricevuto dal notaio, l'imposta di bollo è forfettaria: 156 € per gli atti delle società e degli enti, comprensivi della copia dell'atto e della domanda al Registro delle imprese (Tariffa del D.P.R. 642/1972, art. 1, comma 1-bis.1, n. 1). La cessione di quote di S.r.l. paga invece 15 € sull'atto (n. 3), e la domanda di deposito al Registro sconta a parte il bollo del comma 1-ter, 65 € per una società di capitali. Le domande e le denunce depositate senza atto notarile pagano invece 65 € per le società di capitali, 59 € per le società di persone e 17,50 € per le imprese individuali (comma 1-ter).

A questo si aggiungono i diritti di segreteria della Camera di commercio, 90 € per l'iscrizione telematica di un atto societario, e per le nuove iscrizioni il diritto annuale: per il 2026 una società che si iscrive nella sezione ordinaria paga 120 € in misura fissa nelle Camere che applicano la maggiorazione del 20% (per esempio Roma), 100 € nelle altre; dagli anni successivi l'importo dipende dal fatturato. Le start-up innovative e gli incubatori certificati, finché mantengono i requisiti e per non più di cinque anni, non pagano né bollo né diritti di segreteria né diritto annuale (art. 26, comma 8, D.L. 179/2012).

L'onorario del notaio per il deposito è di solito compreso in quello dell'atto. Per una stima complessiva c'è il calcolatore degli atti societari.

Le responsabilità

Se il deposito arriva in ritardo, le conseguenze sono di tre tipi.

  • Civili: il ritardo può costare a società o terzi, per esempio perché una modifica non iscritta non è opponibile, e il notaio che era tenuto al deposito ne risponde.
  • Sanzionatorie: l'art. 2194 c.c. punisce chi omette di richiedere un'iscrizione nei modi e nei termini di legge. Per chi ricopre cariche in una società l'art. 2630 c.c. prevede una sanzione amministrativa da 103 a 1.032 €, ridotta a un terzo se il deposito arriva entro 30 giorni dalla scadenza e aumentata di un terzo per l'omesso deposito del bilancio.
  • Disciplinari: per il notaio le sanzioni le infligge la commissione amministrativa regionale di disciplina o la corte d'appello (art. 135 L. 89/1913).

Consultare il Registro

Il Registro è pubblico. Su registroimprese.it una visura ordinaria costa 3,00 € per le imprese individuali, 3,50 € per le società di persone e 5,00 € per le società di capitali; la visura storica 4,00, 4,50 e 6,00 €. Il legale rappresentante può ottenere gratis la visura della propria impresa, con SPID o CNS.

La visura riporta denominazione, sede, oggetto, capitale, organi amministrativi, soci delle S.r.l., eventuali procedure concorsuali e, in quella storica, le modifiche nel tempo.


Domande frequenti

Cosa succede se il notaio non deposita l'atto nei termini? Dipende dall'atto. Per alcuni l'iscrizione rende il fatto opponibile ai terzi; per altri è l'iscrizione stessa a produrre l'effetto, come per la nascita di una società di capitali o per una modifica dello statuto. La società può subire conseguenze concrete, e il notaio ne risponde sul piano civile e disciplinare.

Il commercialista può sostituire il notaio per il deposito? Solo per gli atti che non richiedono atto pubblico, verbale notarile o firma autenticata: bilanci, nomine deliberate dall'assemblea ordinaria, variazioni anagrafiche. Le cessioni di quote di S.r.l. hanno una regola propria: possono passare dal notaio oppure, con firma digitale delle parti, essere depositate da un commercialista abilitato (art. 36, comma 1-bis, D.L. 112/2008). Restano notarili gli atti costitutivi delle società di capitali e le modifiche statutarie.

Quanto costa una visura al Registro delle imprese? Su registroimprese.it la visura ordinaria costa da 3,00 € a 5,00 € a seconda della forma dell'impresa, la storica da 4,00 € a 6,00 €. Il legale rappresentante può scaricare gratis quella della propria impresa.


Vuoi stimare i costi di un atto da depositare? Il calcolatore degli atti societari stima imposte, diritti e onorario. La guida agli atti societari spiega quando il deposito segue un verbale notarile e quando è una pratica più semplice; per aprire una società da zero c'è il calcolatore dei costi di costituzione.

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