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Cessione quote SRL: notaio o commercialista, quanto costa

Aggiornato il A cura di Redazione NotaiOnline

Quanto costa cedere quote di SRL, dal notaio o dal commercialista

Le strade sono due, e nessuna è una scrittura privata firmata a mano e non autenticata. La prima è l'atto dal notaio, di solito una scrittura privata autenticata: il notaio lo deposita al Registro delle Imprese entro trenta giorni (art. 2470 c.c.). La seconda esiste dal 2008: le parti firmano l'atto con la firma digitale e lo deposita un commercialista abilitato (art. 36, comma 1-bis, D.L. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008). In entrambi i casi il trasferimento ha effetto verso la società dal momento del deposito.

Le imposte fisse quasi coincidono. Cambia il compenso, e cambia il lavoro che c'è dietro: il notaio autentica le firme come pubblico ufficiale e risponde del controllo sull'atto, mentre col commercialista l'atto resta una scrittura privata firmata digitalmente.

VoceDal notaioDal commercialista
Imposta di registro200 €200 €
Bollo sull'atto15 € (forfettario)16 € per foglio
Bollo per il deposito al Registro Imprese65 €65 €
Diritti di segreteria della Camera di commercio90 €90 €
Tassa d'archivio26,10 € fino a 37.000 € di valorenon dovuta
Imposte e diritti396,10 €371 € (con un foglio)
Compenso500-1.500 € più IVA 22% (stima del calcolatore)libero, da concordare, più IVA
Totale1.006,10-2.226,10 €371 € più il compenso

Le voci del notaio, una per una

Il bollo si paga in due momenti. Quando il notaio registra l'atto per via telematica versa il forfait di 15 €, la voce che la Tariffa del D.P.R. 642/1972 riserva alle cessioni di quote (art. 1, comma 1-bis.1, n. 3). Quel forfait però non copre il deposito al Registro delle Imprese, che paga a parte i 65 € previsti per le società di capitali dal comma 1-ter dello stesso articolo. Per gli altri atti societari è diverso: il forfait di 156 € del n. 1 comprende, dice la Tariffa, «la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese».

La tassa d'archivio va all'Archivio notarile e si calcola sul valore ceduto: il 10% del parametro di Tabella A del D.M. 265/2012, che per le quote si applica al 100% (Tabella B, voce «Quote di società», che rinvia alle azioni). Per una scrittura privata autenticata sono 26,10 € fino a 37.000 €, 41,20 € su 100.000 € e 71,60 € su 500.000 €.

Anche l'onorario cresce col valore. Il calcolatore della cessione quote parte da 500-1.500 € e alza la forbice del 15% da 100.000 € di valore e del 30% da 500.000 €. Su una quota da 100.000 € il totale diventa 1.112,70-2.515,70 €, su una da 500.000 € 1.234,60-2.820,60 €, compresi i 65 € di bollo per il deposito. Sono stime: dal 2012 l'onorario è libero (D.L. 1/2012) e il notaio deve comunicarlo prima, per iscritto (art. 1, comma 150, L. 124/2017).

Le voci del commercialista

L'atto firmato digitalmente è una scrittura privata non autenticata. Prima del deposito il commercialista lo registra all'Agenzia delle Entrate, che restituisce il file registrato da allegare alla pratica camerale: qui si pagano i 200 € di registro e il bollo di 16 € per ogni foglio dell'atto (art. 2 della Tariffa del D.P.R. 642/1972). Il forfait di 15 € non si applica, perché riguarda gli atti «rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali». Poi il deposito al Registro delle Imprese, entro trenta giorni: 90 € di diritti e 65 € di bollo, gli stessi importi indicati dalla Camera di commercio di Torino. La tassa d'archivio non c'è, perché nessun notaio riceve l'atto.

L'imposta di registro è fissa

Sulla cessione di quote il registro è di 200 € qualunque sia il prezzo. Per l'atto pubblico e la scrittura privata autenticata la voce è l'art. 11 della Tariffa, Parte I, del D.P.R. 131/1986, con registrazione in termine fisso. La scrittura privata non autenticata che ha per oggetto quote di società rientra invece nell'art. 2 della Parte II: registrazione in caso d'uso, sempre con imposta fissa. Il canale del commercialista la registra comunque prima del deposito. Su una quota da 300.000 € il registro resta 200 €, a differenza di altri trasferimenti a titolo oneroso. Dal 1° gennaio 2027 registro e bollo passano nel testo unico dell'imposta di registro e degli altri tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025), e cambieranno gli articoli da citare; fino ad allora valgono i riferimenti qui indicati.

Come si fa: le due procedure a confronto

Dal notaio

Il notaio si procura lo statuto vigente, la visura camerale aggiornata e i documenti delle parti, poi controlla che nello statuto non ci siano clausole che condizionano la vendita (prelazione, gradimento, intrasferibilità) e che siano state rispettate. Dalla visura risultano anche pegni, pignoramenti e sequestri iscritti sulle quote.

L'atto indica le parti, la società (denominazione, sede, codice fiscale, numero REA), le quote cedute con valore nominale e percentuale del capitale, il prezzo e le modalità di pagamento, le garanzie del venditore ed eventuali pagamenti differiti. Firmato l'atto, il notaio lo registra e lo deposita per via telematica entro trenta giorni; la visura si aggiorna con il nuovo assetto.

Se una clausola statutaria non è stata rispettata, il notaio lo segnala alle parti. Non è un atto che la legge proibisca (l'art. 28 della L. 89/1913 vieta al notaio di ricevere gli atti espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico), ma la cessione rischia di non essere opponibile alla società.

Dal commercialista

Un commercialista abilitato come intermediario (art. 36, comma 1-bis, D.L. 112/2008) prepara l'atto come documento informatico. Cedente e cessionario lo firmano ciascuno con la propria firma digitale, quindi entrambi devono averne una. Il professionista lo registra all'Agenzia delle Entrate e lo deposita al Registro delle Imprese entro trenta giorni, incaricato dalle parti.

AspettoNotaioCommercialista
Firma delle partiAutografa, davanti al notaio (o digitale, autenticata)Digitale, per entrambe le parti
Chi accerta l'identitàIl notaio, prima di autenticare (art. 2703 c.c.)Nessun pubblico ufficiale: vale la firma digitale
Valore della firmaSottoscrizione autenticata, «si ha per riconosciuta» (art. 2703 c.c.)Efficacia dell'art. 2702 c.c.; l'uso del dispositivo si presume del titolare salvo prova contraria (art. 20 D.Lgs. 82/2005)
Chi depositaIl notaio autenticanteL'intermediario abilitato
Tassa d'archivioSìNo

Quando conviene l'uno o l'altro

Il notaio conviene quando il valore è alto, quando lo statuto ha clausole di prelazione o di gradimento da applicare, quando il prezzo è differito o legato a risultati futuri (earn-out), quando una delle parti non ha la firma digitale o risiede all'estero, e quando le quote sono in comunione o gravate da usufrutto o pegno. Serve comunque se insieme alla cessione si modifica lo statuto: nella SRL la delibera che modifica l'atto costitutivo va verbalizzata da un notaio (art. 2480 c.c.).

Il commercialista basta, in genere, per una cessione lineare fra soci o familiari, con uno statuto senza vincoli alla circolazione, prezzo pagato alla firma ed entrambe le parti dotate di firma digitale. Il risparmio, in quel caso, sta tutto nel compenso: le imposte differiscono di poche decine di euro.

Quando i soci non vogliono vendere ma separare le attività, l'alternativa alla cessione è la scissione non proporzionale, che assegna a ciascuno una società distinta. Se invece il nuovo socio entra con capitale fresco anziché rilevare quote, la strada è l'aumento di capitale.

Statuto e fisco: cosa controllare prima di firmare

Prelazione

Lo statuto può obbligare chi vende a offrire prima le quote agli altri soci. La comunicazione (denuntiatio) indica prezzo, condizioni e acquirente, e i soci hanno il termine fissato dallo statuto per esercitare il diritto. Secondo l'orientamento prevalente, una cessione fatta ignorando la prelazione resta valida fra le parti ma non è opponibile alla società e agli altri soci, anche se l'atto è stato depositato.

Gradimento e intrasferibilità

Lo statuto può subordinare il trasferimento al gradimento di un organo sociale, di soci o di terzi, e può anche vietarlo del tutto. Il limite è nell'art. 2469, comma 2, c.c.: se lo statuto prevede l'intrasferibilità, oppure un gradimento «senza prevederne condizioni e limiti», il socio può recedere dalla società (art. 2473 c.c.) e ottenere la liquidazione della quota. Lo statuto può solo rinviare il recesso, per non più di due anni dalla costituzione o dalla sottoscrizione della partecipazione. Nella SPA, invece, una clausola di mero gradimento è inefficace se lo statuto stesso non prevede un obbligo di acquisto a carico della società o degli altri soci oppure il diritto di recesso di chi vende (art. 2355-bis, comma 2, c.c.).

Oltre allo statuto, i soci possono regolare i reciproci impegni con un patto parasociale tra i soci, che vincola solo chi lo firma e non la società.

La plusvalenza di chi vende

Per il venditore persona fisica la plusvalenza (prezzo meno costo della quota) è un reddito diverso: art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR per le partecipazioni qualificate e lett. c-bis) per le non qualificate. Dal 2019 entrambe pagano l'imposta sostitutiva del 26%: la L. 205/2017 (art. 1, commi 999-1006) ha esteso alle qualificate il regime delle non qualificate, per i redditi diversi realizzati dal 1° gennaio 2019 (comma 1005). Di norma la plusvalenza si indica nel quadro RT del modello Redditi. Gli esempi di calcolo e la rideterminazione del costo delle quote sono nella guida sul calcolo della tassazione sulla plusvalenza.

Se vende una società di capitali, la plusvalenza entra nel reddito d'impresa soggetto a IRES, con l'esenzione parziale (participation exemption) dell'art. 87 del TUIR quando ne ricorrono i requisiti.

Pagamento rateale e riserva di proprietà

Quando il prezzo è pagato a rate, la cessione può essere fatta con riserva di proprietà (art. 1523 c.c.): il compratore diventa titolare delle quote con l'ultima rata. Il Registro delle Imprese prevede un'iscrizione apposita per questo tipo di trasferimento. Con pagamenti dilazionati, condizioni sospensive o garanzie articolate, la via notarile è di solito la più prudente, perché l'accordo si scrive e si controlla in un unico atto.


Domande frequenti

Quanto costa cedere le quote di una SRL?

Dal notaio, per una quota fino a 37.000 €, da 1.006,10 a 2.226,10 €: l'onorario con l'IVA è la stima del nostro calcolatore, a cui si aggiungono 396,10 € fra imposte, diritti e tassa d'archivio (compresi i 65 € di bollo per il deposito). Dal commercialista le imposte e i diritti sono 371 € con un atto di un foglio, a cui si aggiunge il compenso concordato. Il registro è di 200 € in entrambi i casi.

Serve il notaio per la cessione di quote o basta il commercialista?

Dal 2008 basta anche un commercialista abilitato, se entrambe le parti hanno la firma digitale (art. 36, comma 1-bis, D.L. 112/2008). Il notaio resta la scelta più sicura con clausole statutarie da applicare, prezzo differito, quote gravate da vincoli o parti senza firma digitale.

Quali tasse si pagano sulla vendita di quote SRL?

Sull'atto, l'imposta di registro fissa di 200 € più bolli e diritti camerali. Sul guadagno, il venditore persona fisica paga l'imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza; una società venditrice la tassa nel reddito d'impresa, con la participation exemption dell'art. 87 TUIR se ne ha i requisiti.

Cosa succede se lo statuto prevede la prelazione e non viene rispettata?

Per l'orientamento prevalente la cessione vale fra venditore e compratore ma non è opponibile alla società e agli altri soci, e il deposito al Registro delle Imprese non sana il vizio. Il compratore può rivalersi sul venditore. Per questo lo statuto va letto prima di firmare.


Per confrontare studi e tempi puoi stimare i costi della cessione quote e richiedere un preventivo per l'atto societario. Per il quadro d'insieme su statuto e verbali, parti dalla mappa degli atti societari.

Fonti

  1. Codice Civile - Artt. 2469 (trasferimento delle partecipazioni) e 2470 (efficacia e pubblicità del trasferimento di quote SRL)verificato 23 set 2026
  2. L. 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 - Art. 36, comma 1-bis (cessione quote tramite intermediari abilitati)verificato 23 set 2026
  3. D.P.R. 131/1986 - Testo Unico dell'Imposta di Registro (Tariffa Parte I art. 11, Parte II art. 2)verificato 23 set 2026
  4. D.P.R. 642/1972, Tariffa, art. 1, commi 1-bis.1 (n. 1 e n. 3) e 1-ter - bollo forfettario di 15 € sulla cessione di quote, di 156 € sugli altri atti societari, e di 65 € sulla domanda al Registro Imprese per le società di capitaliverificato 24 set 2026
  5. Camera di commercio di Torino - Trasferimento di quote tramite commercialista (diritti di segreteria 90 €, bollo 65 €, deposito entro 30 giorni)verificato 23 set 2026
  6. D.M. 265/2012 - Tasse dovute agli Archivi notarili (Tabella A e Tabella B, voce quote di società)verificato 23 set 2026
  7. D.L. 1/2012: "Cresci Italia" — abolizione tariffe notarili obbligatorie; art. 3 esenzione costi atto costitutivo SRLSverificato 27 set 2026
  8. D.L. 112/2008: Decreto-legge disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione e la competitivitàverificato 27 set 2026
  9. D.Lgs. 123/2025: Testo unico imposta di registro e altri tributi indirettiverificato 27 set 2026
  10. D.Lgs. 82/2005: Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) — firma digitale, SPID, PECverificato 27 set 2026
  11. D.P.R. 917/1986: Testo unico imposte sui redditi (TUIR) — plusvalenze art. 67, redditi locazioneverificato 27 set 2026
  12. L. 124/2017: Legge annuale concorrenza 2017 — disciplina NCC (Noleggio Con Conducente), RC auto, polizze, ordini professionaliverificato 27 set 2026
  13. L. 205/2017: Legge di bilancio 2018verificato 27 set 2026
  14. L. 89/1913: Legge notarile — ordinamento del notariato e archivi notariliverificato 27 set 2026

Vedi anche

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