Quanto costa cedere quote di SRL, dal notaio o dal commercialista
Le strade sono due, e nessuna è una scrittura privata firmata a mano e non autenticata. La prima è l'atto dal notaio, di solito una scrittura privata autenticata: il notaio lo deposita al Registro delle Imprese entro trenta giorni (art. 2470 c.c.). La seconda esiste dal 2008: le parti firmano l'atto con la firma digitale e lo deposita un commercialista abilitato (art. 36, comma 1-bis, D.L. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008). In entrambi i casi il trasferimento ha effetto verso la società dal momento del deposito.
Le imposte fisse quasi coincidono. Cambia il compenso, e cambia il lavoro che c'è dietro: il notaio autentica le firme come pubblico ufficiale e risponde del controllo sull'atto, mentre col commercialista l'atto resta una scrittura privata firmata digitalmente.
| Voce | Dal notaio | Dal commercialista |
|---|---|---|
| Imposta di registro | 200 € | 200 € |
| Bollo sull'atto | 15 € (forfettario) | 16 € per foglio |
| Bollo per il deposito al Registro Imprese | 65 € | 65 € |
| Diritti di segreteria della Camera di commercio | 90 € | 90 € |
| Tassa d'archivio | 26,10 € fino a 37.000 € di valore | non dovuta |
| Imposte e diritti | 396,10 € | 371 € (con un foglio) |
| Compenso | 500-1.500 € più IVA 22% (stima del calcolatore) | libero, da concordare, più IVA |
| Totale | 1.006,10-2.226,10 € | 371 € più il compenso |
Le voci del notaio, una per una
Il bollo si paga in due momenti. Quando il notaio registra l'atto per via telematica versa il forfait di 15 €, la voce che la Tariffa del D.P.R. 642/1972 riserva alle cessioni di quote (art. 1, comma 1-bis.1, n. 3). Quel forfait però non copre il deposito al Registro delle Imprese, che paga a parte i 65 € previsti per le società di capitali dal comma 1-ter dello stesso articolo. Per gli altri atti societari è diverso: il forfait di 156 € del n. 1 comprende, dice la Tariffa, «la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese».
La tassa d'archivio va all'Archivio notarile e si calcola sul valore ceduto: il 10% del parametro di Tabella A del D.M. 265/2012, che per le quote si applica al 100% (Tabella B, voce «Quote di società», che rinvia alle azioni). Per una scrittura privata autenticata sono 26,10 € fino a 37.000 €, 41,20 € su 100.000 € e 71,60 € su 500.000 €.
Anche l'onorario cresce col valore. Il calcolatore della cessione quote parte da 500-1.500 € e alza la forbice del 15% da 100.000 € di valore e del 30% da 500.000 €. Su una quota da 100.000 € il totale diventa 1.112,70-2.515,70 €, su una da 500.000 € 1.234,60-2.820,60 €, compresi i 65 € di bollo per il deposito. Sono stime: dal 2012 l'onorario è libero (D.L. 1/2012) e il notaio deve comunicarlo prima, per iscritto (art. 1, comma 150, L. 124/2017).
Le voci del commercialista
L'atto firmato digitalmente è una scrittura privata non autenticata. Prima del deposito il commercialista lo registra all'Agenzia delle Entrate, che restituisce il file registrato da allegare alla pratica camerale: qui si pagano i 200 € di registro e il bollo di 16 € per ogni foglio dell'atto (art. 2 della Tariffa del D.P.R. 642/1972). Il forfait di 15 € non si applica, perché riguarda gli atti «rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali». Poi il deposito al Registro delle Imprese, entro trenta giorni: 90 € di diritti e 65 € di bollo, gli stessi importi indicati dalla Camera di commercio di Torino. La tassa d'archivio non c'è, perché nessun notaio riceve l'atto.
L'imposta di registro è fissa
Sulla cessione di quote il registro è di 200 € qualunque sia il prezzo. Per l'atto pubblico e la scrittura privata autenticata la voce è l'art. 11 della Tariffa, Parte I, del D.P.R. 131/1986, con registrazione in termine fisso. La scrittura privata non autenticata che ha per oggetto quote di società rientra invece nell'art. 2 della Parte II: registrazione in caso d'uso, sempre con imposta fissa. Il canale del commercialista la registra comunque prima del deposito. Su una quota da 300.000 € il registro resta 200 €, a differenza di altri trasferimenti a titolo oneroso. Dal 1° gennaio 2027 registro e bollo passano nel testo unico dell'imposta di registro e degli altri tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025), e cambieranno gli articoli da citare; fino ad allora valgono i riferimenti qui indicati.
Come si fa: le due procedure a confronto
Dal notaio
Il notaio si procura lo statuto vigente, la visura camerale aggiornata e i documenti delle parti, poi controlla che nello statuto non ci siano clausole che condizionano la vendita (prelazione, gradimento, intrasferibilità) e che siano state rispettate. Dalla visura risultano anche pegni, pignoramenti e sequestri iscritti sulle quote.
L'atto indica le parti, la società (denominazione, sede, codice fiscale, numero REA), le quote cedute con valore nominale e percentuale del capitale, il prezzo e le modalità di pagamento, le garanzie del venditore ed eventuali pagamenti differiti. Firmato l'atto, il notaio lo registra e lo deposita per via telematica entro trenta giorni; la visura si aggiorna con il nuovo assetto.
Se una clausola statutaria non è stata rispettata, il notaio lo segnala alle parti. Non è un atto che la legge proibisca (l'art. 28 della L. 89/1913 vieta al notaio di ricevere gli atti espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico), ma la cessione rischia di non essere opponibile alla società.
Dal commercialista
Un commercialista abilitato come intermediario (art. 36, comma 1-bis, D.L. 112/2008) prepara l'atto come documento informatico. Cedente e cessionario lo firmano ciascuno con la propria firma digitale, quindi entrambi devono averne una. Il professionista lo registra all'Agenzia delle Entrate e lo deposita al Registro delle Imprese entro trenta giorni, incaricato dalle parti.
| Aspetto | Notaio | Commercialista |
|---|---|---|
| Firma delle parti | Autografa, davanti al notaio (o digitale, autenticata) | Digitale, per entrambe le parti |
| Chi accerta l'identità | Il notaio, prima di autenticare (art. 2703 c.c.) | Nessun pubblico ufficiale: vale la firma digitale |
| Valore della firma | Sottoscrizione autenticata, «si ha per riconosciuta» (art. 2703 c.c.) | Efficacia dell'art. 2702 c.c.; l'uso del dispositivo si presume del titolare salvo prova contraria (art. 20 D.Lgs. 82/2005) |
| Chi deposita | Il notaio autenticante | L'intermediario abilitato |
| Tassa d'archivio | Sì | No |
Quando conviene l'uno o l'altro
Il notaio conviene quando il valore è alto, quando lo statuto ha clausole di prelazione o di gradimento da applicare, quando il prezzo è differito o legato a risultati futuri (earn-out), quando una delle parti non ha la firma digitale o risiede all'estero, e quando le quote sono in comunione o gravate da usufrutto o pegno. Serve comunque se insieme alla cessione si modifica lo statuto: nella SRL la delibera che modifica l'atto costitutivo va verbalizzata da un notaio (art. 2480 c.c.).
Il commercialista basta, in genere, per una cessione lineare fra soci o familiari, con uno statuto senza vincoli alla circolazione, prezzo pagato alla firma ed entrambe le parti dotate di firma digitale. Il risparmio, in quel caso, sta tutto nel compenso: le imposte differiscono di poche decine di euro.
Quando i soci non vogliono vendere ma separare le attività, l'alternativa alla cessione è la scissione non proporzionale, che assegna a ciascuno una società distinta. Se invece il nuovo socio entra con capitale fresco anziché rilevare quote, la strada è l'aumento di capitale.
Statuto e fisco: cosa controllare prima di firmare
Prelazione
Lo statuto può obbligare chi vende a offrire prima le quote agli altri soci. La comunicazione (denuntiatio) indica prezzo, condizioni e acquirente, e i soci hanno il termine fissato dallo statuto per esercitare il diritto. Secondo l'orientamento prevalente, una cessione fatta ignorando la prelazione resta valida fra le parti ma non è opponibile alla società e agli altri soci, anche se l'atto è stato depositato.
Gradimento e intrasferibilità
Lo statuto può subordinare il trasferimento al gradimento di un organo sociale, di soci o di terzi, e può anche vietarlo del tutto. Il limite è nell'art. 2469, comma 2, c.c.: se lo statuto prevede l'intrasferibilità, oppure un gradimento «senza prevederne condizioni e limiti», il socio può recedere dalla società (art. 2473 c.c.) e ottenere la liquidazione della quota. Lo statuto può solo rinviare il recesso, per non più di due anni dalla costituzione o dalla sottoscrizione della partecipazione. Nella SPA, invece, una clausola di mero gradimento è inefficace se lo statuto stesso non prevede un obbligo di acquisto a carico della società o degli altri soci oppure il diritto di recesso di chi vende (art. 2355-bis, comma 2, c.c.).
Oltre allo statuto, i soci possono regolare i reciproci impegni con un patto parasociale tra i soci, che vincola solo chi lo firma e non la società.
La plusvalenza di chi vende
Per il venditore persona fisica la plusvalenza (prezzo meno costo della quota) è un reddito diverso: art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR per le partecipazioni qualificate e lett. c-bis) per le non qualificate. Dal 2019 entrambe pagano l'imposta sostitutiva del 26%: la L. 205/2017 (art. 1, commi 999-1006) ha esteso alle qualificate il regime delle non qualificate, per i redditi diversi realizzati dal 1° gennaio 2019 (comma 1005). Di norma la plusvalenza si indica nel quadro RT del modello Redditi. Gli esempi di calcolo e la rideterminazione del costo delle quote sono nella guida sul calcolo della tassazione sulla plusvalenza.
Se vende una società di capitali, la plusvalenza entra nel reddito d'impresa soggetto a IRES, con l'esenzione parziale (participation exemption) dell'art. 87 del TUIR quando ne ricorrono i requisiti.
Pagamento rateale e riserva di proprietà
Quando il prezzo è pagato a rate, la cessione può essere fatta con riserva di proprietà (art. 1523 c.c.): il compratore diventa titolare delle quote con l'ultima rata. Il Registro delle Imprese prevede un'iscrizione apposita per questo tipo di trasferimento. Con pagamenti dilazionati, condizioni sospensive o garanzie articolate, la via notarile è di solito la più prudente, perché l'accordo si scrive e si controlla in un unico atto.
Domande frequenti
Quanto costa cedere le quote di una SRL?
Dal notaio, per una quota fino a 37.000 €, da 1.006,10 a 2.226,10 €: l'onorario con l'IVA è la stima del nostro calcolatore, a cui si aggiungono 396,10 € fra imposte, diritti e tassa d'archivio (compresi i 65 € di bollo per il deposito). Dal commercialista le imposte e i diritti sono 371 € con un atto di un foglio, a cui si aggiunge il compenso concordato. Il registro è di 200 € in entrambi i casi.
Serve il notaio per la cessione di quote o basta il commercialista?
Dal 2008 basta anche un commercialista abilitato, se entrambe le parti hanno la firma digitale (art. 36, comma 1-bis, D.L. 112/2008). Il notaio resta la scelta più sicura con clausole statutarie da applicare, prezzo differito, quote gravate da vincoli o parti senza firma digitale.
Quali tasse si pagano sulla vendita di quote SRL?
Sull'atto, l'imposta di registro fissa di 200 € più bolli e diritti camerali. Sul guadagno, il venditore persona fisica paga l'imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza; una società venditrice la tassa nel reddito d'impresa, con la participation exemption dell'art. 87 TUIR se ne ha i requisiti.
Cosa succede se lo statuto prevede la prelazione e non viene rispettata?
Per l'orientamento prevalente la cessione vale fra venditore e compratore ma non è opponibile alla società e agli altri soci, e il deposito al Registro delle Imprese non sana il vizio. Il compratore può rivalersi sul venditore. Per questo lo statuto va letto prima di firmare.
Per confrontare studi e tempi puoi stimare i costi della cessione quote e richiedere un preventivo per l'atto societario. Per il quadro d'insieme su statuto e verbali, parti dalla mappa degli atti societari.