Il Codice del Terzo Settore
Il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, di seguito CTS) ha riformato organicamente la disciplina degli enti non profit in Italia, introducendo una cornice unitaria che ha sostituito la frammentaria normativa precedente. Il Codice è entrato pienamente in vigore con l'operatività del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), avvenuta il 23 novembre 2021.
La riforma ha ridefinito chi può fregiarsi della qualifica di Ente del Terzo Settore e accedere alle relative agevolazioni: solo gli enti iscritti al RUNTS, che perseguano finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale elencate dall'art. 5 del CTS.
Le tipologie di ETS
Il Codice prevede diverse categorie di enti, ciascuna con propria disciplina:
Organizzazioni di Volontariato (ODV) — Enti costituiti prevalentemente da volontari, che svolgono attività di interesse generale a favore di terzi. I volontari devono rappresentare la maggioranza degli associati. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo (art. 32 CTS).
Associazioni di Promozione Sociale (APS) — Enti che svolgono attività di interesse generale a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontaria dei propri associati (art. 35 CTS). A differenza delle ODV, possono svolgere attività anche a beneficio dei propri membri.
Enti filantropici — Enti che erogano denaro, beni o servizi a sostegno di categorie svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 37 CTS).
Imprese sociali — Enti (incluse le cooperative sociali) che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro (D.Lgs. 112/2017). Possono distribuire utili in misura limitata.
Reti associative — Enti che associano altri ETS e svolgono attività di coordinamento, rappresentanza, tutela (art. 41 CTS).
ETS generici — Enti che non rientrano nelle categorie precedenti ma perseguono finalità di interesse generale.
La costituzione: quando serve il notaio
La necessità dell'atto notarile dipende dalla forma giuridica dell'ente.
Atto pubblico obbligatorio
L'atto pubblico notarile è obbligatorio per:
- Associazioni riconosciute — L'art. 22, comma 1, CTS richiede l'atto pubblico. Il riconoscimento della personalità giuridica avviene con l'iscrizione al RUNTS, che ha sostituito il precedente sistema di riconoscimento prefettizio.
- Fondazioni — L'atto pubblico è sempre richiesto, sia per la fondazione costituita per atto tra vivi sia per quella disposta per testamento (art. 22, comma 1, CTS).
Atto pubblico facoltativo
Per le associazioni non riconosciute, il CTS non impone la forma dell'atto pubblico: è sufficiente la scrittura privata registrata. Tuttavia, se l'associazione intende acquisire la personalità giuridica (e quindi la separazione patrimoniale tra ente e associati), l'atto pubblico notarile diventa necessario.
Nella pratica, anche per le associazioni che non richiedono il riconoscimento, il ricorso al notaio è consigliabile per garantire la corretta redazione dello statuto e la conformità al CTS.
Requisiti patrimoniali
Il CTS ha introdotto requisiti patrimoniali minimi per gli enti che intendono acquisire la personalità giuridica:
| Tipo di ente | Patrimonio minimo |
|---|---|
| Associazione riconosciuta | 15.000 € |
| Fondazione | 30.000 € |
Il patrimonio deve essere effettivamente costituito al momento della registrazione nel RUNTS. Se è composto di beni diversi dal denaro, è necessaria una relazione giurata di stima, analogamente a quanto previsto per i conferimenti in natura nelle società di capitali.
Il notaio verifica la sussistenza del patrimonio minimo e ne dà atto nell'atto costitutivo.
Contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto
L'art. 21 del CTS elenca gli elementi essenziali dell'atto costitutivo:
- Denominazione (che deve contenere l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", più l'eventuale indicazione della specifica categoria: ODV, APS, ecc.)
- Sede legale
- Finalità e attività di interesse generale svolte (scelte tra quelle dell'art. 5 CTS)
- Assenza dello scopo di lucro
- Patrimonio iniziale
- Regole sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza
- Diritti e obblighi degli associati (per le associazioni)
- Criteri di ammissione ed esclusione degli associati
- Disposizioni sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento
- Norma sul coinvolgimento dei volontari
Lo statuto deve essere conforme alle norme inderogabili del CTS per la specifica categoria. Il notaio ha il compito di verificare tale conformità prima della stipula.
L'iscrizione al RUNTS
Procedura per gli enti con personalità giuridica
Per le associazioni riconosciute e le fondazioni, la procedura di iscrizione al RUNTS è curata dal notaio (art. 22, comma 2, CTS):
- Il notaio riceve l'atto pubblico di costituzione
- Entro 20 giorni, il notaio deposita l'atto presso il competente ufficio del RUNTS
- L'ufficio del RUNTS verifica la sussistenza dei requisiti entro 60 giorni
- L'iscrizione ha effetto costitutivo della personalità giuridica
Se l'ufficio riscontra irregolarità, invita l'ente a regolarizzare entro un congruo termine. Il diniego di iscrizione è un provvedimento motivato, impugnabile.
Procedura per gli enti senza personalità giuridica
Le associazioni non riconosciute e gli altri ETS senza personalità giuridica presentano la domanda di iscrizione direttamente all'ufficio del RUNTS, allegando l'atto costitutivo e lo statuto registrati.
Agevolazioni fiscali
L'iscrizione al RUNTS consente l'accesso a un regime fiscale agevolato significativo:
Per l'ente:
- Esenzione dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie delle ODV (art. 82, comma 3, CTS)
- Esenzione dall'imposta di bollo per ODV e APS (art. 82, comma 5, CTS)
- Decommercializzazione di determinate attività (art. 79 CTS)
- IRES agevolata sulle attività commerciali marginali
- Regime forfetario opzionale per le attività commerciali (art. 80 CTS)
Per i donatori:
- Detrazione IRPEF del 30% delle erogazioni liberali (35% per le ODV), fino a un massimo di 30.000 euro (art. 83, comma 1, CTS)
- In alternativa, deduzione dal reddito complessivo fino al 10% (art. 83, comma 2, CTS)
- Per le erogazioni a favore delle ODV, la detrazione sale al 35%
Cinque per mille: Gli ETS iscritti al RUNTS possono accedere alla ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF, previa iscrizione nell'apposito elenco.
Costi
| Voce | Importo |
|---|---|
| Onorario notarile | 800-2.000 € |
| Imposta di registro | 200 € (esente per ODV) |
| Imposta di bollo | 155 € (esente per ODV e APS) |
| Diritti di segreteria RUNTS | gratuiti |
L'onorario del notaio varia in funzione della complessità dell'ente e dello statuto. Una semplice associazione culturale con statuto standard richiede un lavoro di redazione contenuto; una fondazione con patrimonio articolato e governance complessa comporta un impegno professionale maggiore.
Per le ODV, l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo rende la costituzione particolarmente economica.
Modifiche statutarie e altri atti
Dopo la costituzione, il notaio interviene anche per:
- Modifiche statutarie — Le delibere di modifica dello statuto degli enti con personalità giuridica devono essere verbalizzate per atto pubblico e depositate al RUNTS
- Trasformazione, fusione e scissione — Gli ETS possono compiere operazioni straordinarie, con le garanzie previste dal CTS
- Scioglimento e devoluzione del patrimonio — Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri ETS o al Fondo previsto dall'art. 9 CTS, con il controllo del RUNTS
Domande frequenti
Un'associazione già esistente può iscriversi al RUNTS senza il notaio?
Se l'associazione non intende acquisire la personalità giuridica, può iscriversi al RUNTS con scrittura privata registrata, senza l'intervento del notaio. Tuttavia, l'adeguamento dello statuto al CTS richiede una verifica accurata della conformità alle norme inderogabili, per la quale l'assistenza di un professionista è fortemente raccomandata.
Qual è la differenza tra associazione riconosciuta e non riconosciuta dopo la riforma?
La differenza fondamentale è la personalità giuridica: l'associazione riconosciuta (iscritta al RUNTS con atto notarile e patrimonio minimo di 15.000 euro) gode di autonomia patrimoniale perfetta, ovvero i creditori dell'ente non possono rivalersi sul patrimonio personale degli associati. Nell'associazione non riconosciuta, gli amministratori rispondono personalmente e solidalmente per le obbligazioni assunte in nome dell'ente.
Le cooperative sociali sono ETS?
Le cooperative sociali sono considerate imprese sociali di diritto (art. 1, comma 4, D.Lgs. 112/2017) e sono iscritte d'ufficio nella sezione delle imprese sociali del RUNTS. La loro costituzione segue la disciplina delle società cooperative (atto pubblico notarile), con le integrazioni previste dalla normativa sulle imprese sociali.
Si intende costituire un'associazione, una fondazione o un altro ente del Terzo Settore? Il notaio verifica la conformità dell'atto costitutivo e dello statuto al Codice del Terzo Settore e cura l'iscrizione al RUNTS per gli enti con personalità giuridica.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere divulgativo e non costituiscono parere legale. La normativa di riferimento e le interpretazioni giurisprudenziali possono variare. Per una valutazione specifica della propria situazione, è necessario rivolgersi a un notaio.