Simula le spese notarili per l'acquisto di un fondo agricolo. L'aliquota di registro standard è il 15%, ma scende a un pacchetto di imposte fisse + 1% catastale quando l'acquirente è coltivatore diretto o IAP iscritto alla gestione previdenziale agricola (agevolazione PPC).
1. Tipo di venditore
3. Dati dell'immobile
* campo obbligatorio
Regime prezzo-valore non applicabile nelle condizioni selezionate (terreni agricoli). I terreni sono esclusi dal regime: L. 266/2005 art. 1 c. 497 richiede un fabbricato abitativo. Si applica il regime ordinario sul prezzo.
I terreni non hanno rendita catastale del fabbricato: registro/IVA si calcolano sul prezzo dichiarato in atto (campo "Prezzo di acquisto concordato" più sotto).
Il prezzo pattuito nel preliminare di vendita
Inserisci la località o la strada di accesso al terreno
Superficie totale del terreno in metri quadrati (1 ettaro = 10.000 mq).
Come si calcolano le imposte sull'acquisto di un terreno agricolo
Un fondo agricolo è, ai fini fiscali, un terreno non edificabile destinato a uso agricolo dallo strumento urbanistico generale. Quando ceduto da privato (e quasi sempre lo è — i terreni agricoli ceduti da impresa sono fuori campo IVA ex art. 2 c. 3 lett. c DPR 633/1972, quindi seguono lo stesso regime registro) l'atto sconta imposta di registro proporzionale sul prezzo dichiarato. La leva fiscale principale è la qualifica dell'acquirente: chi è iscritto come coltivatore diretto o IAP alla gestione previdenziale agricola INPS accede all'agevolazione piccola proprietà contadina, che sostanzialmente azzera il costo fiscale del trasferimento.
Regime standard non agevolato (registro 15%)
Per i trasferimenti a soggetti diversi da CD/IAP iscritti, il registro è il 15% sul prezzo dichiarato (art. 1 Tariffa Parte I D.P.R. 131/1986 nella formulazione introdotta dall'art. 26 c. 1 D.L. 104/2013 conv. L. 128/2013, con decorrenza 1° gennaio 2014), con un minimo di 1.000 € (art. 10 c. 2 D.Lgs. 23/2011). È l'aliquota più alta dell'intero sistema delle imposte di registro italiano: la maggiorazione fu introdotta per disincentivare l'uso non agricolo del suolo agricolo (investimento puramente patrimoniale, conversione speculativa). Si sommano l'ipotecaria 50 € fissa, la catastale 50 € fissa e l'archivio 38 € (D.Lgs. 23/2011 art. 10 c. 3): le imposte d'atto residue sono assorbite nel registro, quindi niente bollo né tassa ipotecaria.
L'agevolazione piccola proprietà contadina, introdotta in via temporanea dall'art. 2 c. 4-bis del D.L. 194/2009 conv. L. 25/2010 e resa stabile dall'art. 1 c. 41 della L. 220/2010, sostituisce il 15% standard con un pacchetto fisso più una componente proporzionale ridotta: imposta di registro 200 €, ipotecaria 200 €, catastale 1% proporzionale sul prezzo. Su un fondo da 50.000 € il totale delle imposte d'atto scende da ~7.638 € a ~938 € — uno sconto effettivo dell'87%. Per accedervi l'acquirente deve essere coltivatore diretto o IAP iscritto alla gestione previdenziale e assistenziale INPS al momento del rogito (requisito tassativo, senza il quale l'agevolazione non spetta) ed è tenuto a mantenere la coltivazione e la proprietà del fondo per cinque anni dalla data dell'atto (per la decadenza con sanzione 25% e l'eccezione del trasferimento intra-familiare ex art. 11 c. 3 D.Lgs. 228/2001 vedi la sezione «Domande frequenti» più sotto).
Acquisto da impresa: stesso regime registro
I terreni agricoli ceduti da impresa sono fuori campo IVA (art. 2 c. 3 lett. c D.P.R. 633/1972) e seguono lo stesso regime registro dell'acquisto da privato — 15% standard o PPC se l'acquirente è CD/IAP iscritto. Il regime prezzo-valore della L. 266/2005 c. 497 non si applica comunque: richiede testualmente un fabbricato abitativo, e nessun terreno lo è.
Confronto rapido: stesso fondo 100k €, regime diverso
Voce
Standard (non CD/IAP)
Agevolazione PPC (CD/IAP)
Imposta di registro
15.000 € (15%)
200 € (fissa)
Imposta ipotecaria
50 €
200 € (fissa)
Imposta catastale
50 €
1.000 € (1%)
Archivio (stima)
38 €
38 €
Totale imposte d'atto
15.138 €
1.438 €
Risparmio PPC
—
13.700 € (90%)
Esclusi onorario notarile e relativa IVA. Il D.L. 194/2009 art. 2 c. 4-bis prevede testualmente che gli onorari notarili per gli atti PPC siano ridotti alla metà; dopo l'abolizione del tariffario (D.L. 1/2012) la riduzione non è più applicata in modo uniforme. La stima qui sopra non incorpora automaticamente la riduzione al 50%; il preventivo notarile la includerà o no a seconda della prassi del singolo studio.
Esempi di costo per l'acquisto di un terreno agricolo
Due scenari coprono l'unico axis fiscale rilevante del terreno agricolo — la qualifica dell'acquirente: regime standard non agevolato (registro 15%) vs agevolazione PPC per coltivatore diretto/IAP iscritto (200+200+1%, sconto ~87% sullo stesso prezzo).
Fondo agricolo da privato — registro 15% (regime standard)
Terreno agricolo acquistato da non agevolato (es. acquirente non coltivatore diretto, investitore, persona giuridica non IAP), prezzo 50.000 €. Aliquota di registro 15% maggiorata sul prezzo (art. 1 Tariffa Parte I DPR 131/1986) — è l'aliquota più alta dell'intero sistema delle imposte di registro italiano, applicata per disincentivare l'uso non agricolo del suolo. Ipo 50 € + cat 50 € + archivio 38 €.
Prezzo dichiarato50.000 €
Imposta di registro (15% sul prezzo)7500 €
Imposta ipotecaria50 €
Imposta catastale50 €
Tassa archivio (stima media)38 €
Onorario stimato1500 €
IVA sull'onorario (22%)330 €
Totale stimato9468 €
Stesso fondo, agevolazione PPC — registro 200 €, cat 1% (sconto ~87%)
Stesso prezzo 50.000 € ma acquirente coltivatore diretto o IAP iscritto INPS gestione previdenziale agricola: agevolazione piccola proprietà contadina ex DL 194/2009 art. 2 c. 4-bis. Registro 200 € fisso + ipotecaria 200 € fissa + catastale 1% proporzionale (500 €). Totale imposte 938 vs 7.638 dello scenario sopra — sconto effettivo dell'87,7%. Vincolo: mantenere la coltivazione per 5 anni dal rogito, pena decadenza con recupero della differenza d'imposta e sanzioni.
Prezzo dichiarato50.000 €
Imposta di registro (fissa PPC)200 €
Imposta ipotecaria (fissa PPC)200 €
Imposta catastale (1% sul prezzo)500 €
Tassa archivio (stima media)38 €
Onorario stimato1500 €
IVA sull'onorario (22%)330 €
Totale stimato2768 €
Onorario notarile: stima indicativa di mercato. Acquisto da privato: scala regressiva 1,0% sotto 150k € / 0,8% 150k–500k € / 0,5% oltre 500k €, con floor 1.500 €. Acquisto da costruttore/impresa: 0,5% sul prezzo, con floor 1.500 €. Il tariffario DM 27.11.2001 è stato abolito dal D.L. 1/2012: ogni notaio fissa autonomamente le proprie tariffe in regime di libera concorrenza. Per il preventivo effettivo richiedi quotazione al notaio.
Domande frequenti
Chi è coltivatore diretto (CD) e chi imprenditore agricolo professionale (IAP) ai fini della PPC?
La piccola proprietà contadina spetta a entrambe le figure ma le definizioni sono diverse e fissate dal DLgs 99/2004 art. 1 (come modificato dal DLgs 101/2005). Il coltivatore diretto è chi coltiva personalmente e abitualmente il fondo con il lavoro proprio e dei familiari, purché la forza lavoro familiare costituisca almeno un terzo del fabbisogno lavorativo dell'azienda (art. 31 L. 590/1965). L'imprenditore agricolo professionale dedica almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo all'attività agricola ex art. 2135 c.c. e ne ricava almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (le soglie scendono al 25% per le zone svantaggiate o montane). Entrambe le figure devono essere iscritte alla relativa gestione previdenziale e assistenziale INPS al momento del rogito: senza iscrizione previdenziale la PPC non spetta, anche se il soggetto è di fatto CD o IAP (orientamento Cassazione costante).
Cosa succede se rivendo il terreno prima dei 5 anni dall'acquisto agevolato PPC?
Si decade dall'agevolazione e si paga la differenza fra l'imposta ordinaria (15% di registro + 50 € + 50 €) e quella agevolata (200 € + 200 € + 1% catastale) effettivamente versata. Sulla differenza si aggiunge la sanzione amministrativa del 25% ex art. 13 DLgs 471/1997 (come ridotta dal DLgs 87/2024 per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024) più gli interessi di mora. La decadenza scatta anche per cessazione della coltivazione o conduzione diretta del fondo, non solo per alienazione. Esiste però un'eccezione codificata direttamente dall'art. 11 c. 3 DLgs 228/2001: il trasferimento a coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo che esercitano impresa agricola ex art. 2135 c.c. non comporta decadenza. Fuori da questa eccezione, la regola va letta in modo restrittivo.
L'agevolazione PPC si estende al coniuge o ai parenti del coltivatore?
Sì, ma con due interventi normativi distinti che vanno tenuti separati. L'art. 1 c. 907 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha esteso la PPC ai trasferimenti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta del coltivatore diretto o IAP iscritto, purché conviventi e già proprietari di terreni agricoli. L'art. 1 c. 705 della L. 145/2018 (bilancio 2019) ha poi esteso ulteriormente l'agevolazione ai familiari coadiuvanti del CD/IAP iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS. Sono due platee diverse: il coniuge proprietario di terreno con iscrizione propria non è la stessa figura del familiare coadiuvante iscritto sotto la posizione del CD principale. Per il calcolo notarile cambia poco, il pacchetto fiscale resta lo stesso 200+200+1%, ma per il commercialista cambia la documentazione da produrre al notaio.
L'aliquota 15% si applica anche se compro solo un diritto di superficie sul terreno agricolo (es. per fotovoltaico)?
No, e questa è una precisazione recente di prassi amministrativa. La costituzione di un diritto di superficie su terreno agricolo sconta l'aliquota residuale del 9%, non il 15% riservato alla piena proprietà (e a diritti reali di godimento equiparabili). La differenza è rilevante per chi acquista superfici per impianti fotovoltaici o agrovoltaici: su 100.000 € di prezzo della superficie si pagano 9.000 € invece di 15.000 €. La PPC resta riservata al trasferimento della piena proprietà o di diritti reali equivalenti a favore di CD/IAP iscritti, non si estende automaticamente al diritto di superficie. Il calcolatore qui assume sempre il trasferimento della piena proprietà; per un atto di superficie l'aliquota di registro scende al 9% e va calcolata separatamente sul corrispettivo della superficie.
Posso accedere alla PPC come ex coltivatore diretto pensionato, ora non più iscritto INPS?
No. Il requisito dell'iscrizione attiva alla gestione previdenziale agricola INPS al momento del rogito è tassativo e va verificato puntualmente sulla data dell'atto, non sulla storia lavorativa pregressa. Il pensionato ex CD che ha cessato l'iscrizione attiva non rientra nella platea agevolata della L. 25/2010, anche se ha lavorato la terra per decenni. L'orientamento giurisprudenziale costante richiede l'iscrizione previdenziale attiva al momento del rogito, trattandosi di norma di stretta interpretazione derogatoria di un'aliquota ordinaria. La giurisprudenza recente (Cass. 10876/2024, in tema di agevolazioni IMU agricole analoghe) ha precisato che la sola condizione di pensionato non costituisce di per sé elemento ostativo se persiste l'iscrizione previdenziale attiva all'atto. Due strade per recuperare l'agevolazione: intestare l'acquisto a un familiare in linea retta che sia CD/IAP iscritto attivo, oppure rientrare nell'attività agricola con riapertura della posizione previdenziale prima del rogito (in genere serve qualche mese di iter INPS).
Acquisto terreno agricolo con casa colonica annessa: come si tassa l'atto?
L'atto unitario viene scomposto in due basi imponibili separate, ciascuna con la propria aliquota. La porzione terreno agricolo segue il 15% (o la PPC se ricorrono i requisiti soggettivi); la porzione fabbricato rurale segue il regime del fabbricato: registro 2% prima casa o 9% seconda casa se l'acquirente è privato, IVA se il cedente è impresa entro i 5 anni dall'ultimazione. La ripartizione del prezzo fra terreno e fabbricato va dichiarata in atto e dev'essere coerente con i valori catastali e le risultanze OMI di zona; una ripartizione manifestamente squilibrata espone all'accertamento di valore ex art. 51 DPR 131/1986. Se la casa colonica è in stato di abbandono e non accatastata come abitativa l'AdE può riqualificarla come pertinenza agricola assorbita nella base del terreno (15%), peggiorando il conto fiscale rispetto a una ripartizione 9%+15%.
Acquisto terreno agricolo da società agricola: si paga IVA o registro?
Quasi sempre registro, non IVA. I trasferimenti di terreni agricoli sono espressamente esclusi dal campo di applicazione IVA dall'art. 2 c. 3 lett. c DPR 633/1972, indipendentemente dal fatto che il cedente sia privato, impresa individuale agricola, società semplice agricola o società di capitali agricola. La cessione si tratta come fuori campo IVA e sconta il registro proporzionale: 15% standard o pacchetto PPC se l'acquirente è CD/IAP iscritto. Una sola eccezione marginale: se la società cedente ha qualificato il fondo come bene merce (rara per il terreno agricolo, tipico solo di società che fanno trading di fondi) può applicarsi l'imposta di registro proporzionale ridotta. Nel caso largamente prevalente (società agricola che vende un fondo del proprio patrimonio strumentale) vale il 15% pieno, con la stessa apertura PPC del trasferimento da privato.
Credito d'imposta per giovani agricoltori sull'acquisto di terreno agricolo: cosa resta nel 2026?
Il quadro è frammentato e va verificato anno per anno. L'art. 10-bis DL 91/2017 conv. L. 123/2017 ha introdotto un credito d'imposta per i giovani sotto i 41 anni che acquistano terreni agricoli, cumulabile con la PPC. La misura è stata rifinanziata a più riprese con dotazioni annuali limitate: i fondi si esauriscono in genere nei primi mesi dell'anno, quindi la presentazione della domanda ISMEA va anticipata rispetto al rogito. Sul fronte PNRR, la Sottomisura 4.1 (insediamento giovani agricoltori) e la Misura M2C1 prevedono contributi diretti su acquisto di terreni e capitale fondiario, gestiti dalle Regioni con bandi distinti. Per la stesura del rogito le agevolazioni post-atto non incidono sul calcolo delle imposte di registro, che restano a carico dell'acquirente al momento della stipula; il credito ISMEA si fa valere in dichiarazione dei redditi successiva.
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