Calcola le spese notarili per l'acquisto di un magazzino o deposito in categoria catastale C/2, acquistato come immobile autonomo (non pertinenza di un'abitazione). Per acquisti come pertinenza prima casa o seconda casa, utilizza il calcolatore residenziale.
1. Tipo di venditore
3. Dati dell'immobile
* campo obbligatorio
Regime prezzo-valore non applicabile nelle condizioni selezionate (magazzini C/2). La base imponibile sarà il prezzo dichiarato; l'onorario non gode della riduzione 30%.
Sistema prezzo-valore (L. 266/2005 art. 1 c. 497)
Il regime applica la base imponibile sul valore catastale (rendita × moltiplicatore) anziché sul prezzo, e riduce del 30% gli onorari notarili (ultimo periodo del c. 497). Si applica solo se ricorrono tutte le condizioni seguenti:
l'atto è soggetto a imposta di registro proporzionale (escluse le cessioni a IVA, es. acquisto da costruttore entro 5 anni dalla fine lavori o con opzione IVA);
l'acquirente è una persona fisica che non agisce nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali (esclusi imprese individuali, professionisti, società, enti, fondi e trust);
l'immobile è abitativo (categorie A/1–A/9 e A/11, esclusa A/10 "uffici") e relative pertinenze con propria rendita catastale e vincolo pertinenziale dichiarato in atto (ris. AdE 149/E/2008);
l'acquirente richiede esplicitamente al notaio l'applicazione del regime in atto;
il prezzo reale è dichiarato in atto (l'occultamento comporta decadenza dal regime e sanzioni dal 50% al 100% della maggior imposta, art. 1 c. 498 L. 266/2005).
Nota: il regime si applica anche agli acquisti all'asta giudiziaria e in espropriazione forzata (Corte Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014, ris. AdE n. 95/E del 3 novembre 2014).
Senza sistema prezzo-valore la base imponibile è il prezzo. La rendita resta solo a fini informativi.
Il prezzo pattuito nel preliminare di vendita
Inserisci via e numero civico, es. Via Roma 10
Superficie catastale indicata in visura (DPR 138/1998 Allegato C).
Come si calcolano le imposte sull'acquisto di un magazzino isolato
Un magazzino in categoria catastale C/2 isolato (non pertinenziale a un'abitazione) è trattato fiscalmente come immobile strumentale (D.P.R. 633/1972 art. 10 c. 1 n. 8-ter). Il regime prezzo-valore non si applica perché manca il requisito «fabbricato abitativo» di L. 266/2005 art. 1 c. 497.
Pertinenza vs isolato: la distinzione che cambia tutto
Se il magazzino è acquistato insieme a un'abitazione come pertinenza (con vincolo pertinenziale dichiarato in atto e propria rendita catastale — ris. AdE 149/E/2008), allora segue il regime dell'abitazione principale (prezzo-valore applicabile, registro 2% se prima casa). Per questo caso usa il calcolatore residenziale. Questa pagina è dedicata al caso di magazzino acquistato come immobile autonomo (es. investimento, deposito attività commerciale).
Acquisto da privato
Registro 9% sul prezzo (art. 1 Tariffa Parte I D.P.R. 131/1986), ipotecaria 50 €, catastale 50 €, archivio 38 €. Su un magazzino 60.000 €: registro 5.400 € + ipo 50 € + cat 50 € = 5.500 € di imposte, oltre l'onorario.
Acquisto da impresa/costruttore
Regime strumentali: IVA 22% entro 5 anni / esenzione oltre, ma ipotecaria 3% + catastale 1% restano proporzionali in entrambi i casi (Circolare AdE 22/E/2013). Su un magazzino 80k € entro 5 anni: IVA 17.600 € + ipo 2.400 € + cat 800 €. La quota IVA è detraibile se l'acquirente è soggetto IVA e l'uso è strumentale all'attività.
Moltiplicatore catastale C/2
126 (stesso del residenziale seconda casa), fissato nella tabella allegata al D.M. 14/12/1991 e rivalutato del 5% dalla L. 662/1996 art. 3 c. 48 (Finanziaria 1997). Per confronto: A/10 ufficio = 63, C/1 negozio = 42,84. Il valore catastale qui è informativo; la base imponibile resta il prezzo.
Esempi di costo per l'acquisto di un magazzino isolato (C/2)
Due casi tipici di magazzino isolato (non pertinenza di abitazione): da privato e da costruttore entro 5 anni. Il caso oltre 5 anni segue lo stesso pattern degli esempi su /ufficio/ (esenzione IVA + ipocat ancora proporzionali).
Magazzino isolato da privato (registro 9%)
Magazzino C/2 isolato (non pertinenza di abitazione) da venditore privato, prezzo 50.000 €. Niente prezzo-valore (categoria non abitativa). Registro 9% + ipo 50 € + cat 50 €.
Prezzo dichiarato50.000 €
Imposta di registro (9% sul prezzo)4500 €
Imposta catastale50 €
Imposta ipotecaria50 €
Tassa archivio (stima media)38 €
Onorario stimato1500 €
IVA sull'onorario (22%)330 €
Totale stimato6468 €
Magazzino da costruttore entro 5 anni (IVA strumentali)
Magazzino C/2 nuovo da costruttore, prezzo 80.000 €. IVA 22% + ipo 3% + cat 1% proporzionali. Categoria strumentale (DPR 633/72 art. 10 c. 1 n. 8-ter).
Prezzo dichiarato80.000 €
IVA strumentali (22% sul prezzo)17.600 €
Imposta di registro200 €
Imposta ipotecaria (3% sul prezzo)2400 €
Imposta catastale (1% sul prezzo)800 €
Bollo230 €
Tassa ipotecaria35 €
Voltura catastale55 €
Onorario stimato1500 €
IVA sull'onorario (22%)330 €
Totale stimato23.150 €
Magazzino da costruttore oltre 5 anni (esenzione IVA + ipocat 3%+1%)
Stesso magazzino del caso precedente, ma vendita oltre 5 anni → esenzione IVA. Punto cruciale (Circolare AE 22/E/2013): ipo 3% + cat 1% restano PROPORZIONALI anche in esenzione. Risparmio: solo la quota IVA del prezzo.
Prezzo dichiarato80.000 €
Imposta di registro200 €
Imposta ipotecaria (3% sul prezzo)2400 €
Imposta catastale (1% sul prezzo)800 €
Bollo230 €
Tassa ipotecaria35 €
Voltura catastale55 €
Onorario stimato1500 €
IVA sull'onorario (22%)330 €
Totale stimato5550 €
Onorario notarile: stima indicativa di mercato. Acquisto da privato: scala regressiva 1,0% sotto 150k € / 0,8% 150k–500k € / 0,5% oltre 500k €, con floor 1.500 €. Acquisto da costruttore/impresa: 0,5% sul prezzo, con floor 1.500 €. Il tariffario DM 27.11.2001 è stato abolito dal D.L. 1/2012: ogni notaio fissa autonomamente le proprie tariffe in regime di libera concorrenza. Per il preventivo effettivo richiedi quotazione al notaio.
Domande frequenti
Acquisto un box auto/posto auto come pertinenza della prima casa: che regime?
Se il box (C/6) o magazzino (C/2) è acquistato come pertinenza dell'abitazione prima casa, segue il regime agevolato: registro 2%, prezzo-valore disponibile. Servono tre condizioni: vincolo pertinenziale dichiarato in atto, rendita catastale autonoma e prossimità funzionale all'abitazione. Nella Risposta n. 33 del 19 gennaio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha negato l'agevolazione per un box a circa 1,3 km in assenza di prove oggettive sufficienti, ma la verifica resta casistica. L'agevolazione vale per una sola pertinenza per categoria C/2, C/6, C/7 (nota II-bis art. 1 Tariffa parte I TUR). Per questo caso usa il calcolatore residenziale, non questo.
Box auto e magazzino: differenze fiscali da considerare?
Aliquote identiche (registro 9% da privato o IVA strumentale da costruttore) e stesso coefficiente catastale 126. La differenza è solo classificatoria: C/2 sono «magazzini e locali di deposito», C/6 «stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, magazzini in sottosuolo». Conta invece il legame con l'abitazione: come pertinenza prima casa scattano agevolazione e prezzo-valore (vedi FAQ precedente); da soli sono strumentali.
Posso applicare il prezzo-valore al magazzino se è isolato?
No. Il prezzo-valore (L. 266/2005 art. 1 c. 497) richiede un «fabbricato abitativo e relative pertinenze». Un magazzino isolato non è abitativo né pertinenza di abitazione: la base imponibile è sempre il prezzo dichiarato.
Il magazzino è strumentale all'attività: detrazione IVA?
Se acquisti come impresa o lavoratore autonomo e il magazzino è strumentale all'attività (uso aziendale dimostrato), l'IVA al 22% applicata da un'impresa cedente è detraibile (art. 19 DPR 633/72). Nelle cessioni B2B il cedente che opta per l'imponibilità applica il reverse charge ex art. 17 c. 6 lett. a-bis DPR 633/72: il cessionario integra la fattura senza esborso finanziario di IVA.
Compro il magazzino due anni dopo aver acquistato la prima casa: posso ancora vincolarlo come pertinenza agevolata?
Sì, l'agevolazione pertinenziale non richiede contestualità con l'acquisto dell'abitazione. Il DPR 131/1986 nota II-bis ammette l'acquisto pertinenziale anche separato nel tempo, purché in atto siano richiamati gli estremi del primo rogito di prima casa, dichiarato il vincolo pertinenziale ex art. 817 c.c. e documentata la prossimità funzionale. La Risposta AdE n. 33 del 19 gennaio 2022 è un caso negativo su box distante circa 1,3 km e documentazione insufficiente, non una soglia legale rigida. Il C/2 deve avere rendita catastale autonoma e non deve essere già stata utilizzata l'agevolazione su un'altra pertinenza della stessa categoria. La verifica del vincolo è documentale: l'AdE chiede coerenza fra atto, planimetria e uso effettivo.
Posso comprare un magazzino come pertinenza della mia seconda casa?
Sì, ma senza alcuna agevolazione fiscale. L'agevolazione prima casa con registro 2% e prezzo-valore è riservata all'abitazione principale dichiarata in atto. Una pertinenza acquistata in legame con un'abitazione che paga registro al 9% segue lo stesso regime ordinario: registro 9% sul prezzo dichiarato, ipotecaria e catastale fisse 50 € da privato. Il vincolo pertinenziale ex art. 817 c.c. ha rilevanza civilistica (segue l'abitazione nei trasferimenti futuri) ma non sposta le aliquote fiscali. Per ottimizzare conviene di solito acquistare il magazzino isolatamente, valutando se la qualifica pertinenziale resta utile sul fronte successorio o IMU.
Differenza pratica fra box C/6 e magazzino C/2 da pertinenziare?
Sul piano fiscale nessuna: stesse aliquote, stesso coefficiente 126, stessa agevolazione prima casa se pertinenziati. Il regime di una sola pertinenza agevolata per categoria opera però in modo distinto: puoi vincolare un C/6 (box) e un C/2 (cantina) alla stessa prima casa e ottenere l'agevolazione su entrambi, perché appartengono a categorie diverse. Due C/6 o due C/2 invece no: il secondo finisce a registro 9%. La scelta in catasto è del costruttore o del proprietario originario; cambiare categoria a posteriori richiede DOCFA con motivazione tecnica e di norma non viene accettato dall'AdE se la destinazione d'uso reale non è coerente.
Vendita di un magazzino strumentale da SRL immobiliare a un altro soggetto IVA: che imposte?
La cessione da SRL immobiliare di un C/2 strumentale è di regola esente IVA ex DPR 633/72 art. 10 c. 1 n. 8-ter, con facoltà di opzione per l'imponibilità espressa in atto. Se la cedente opta e il cessionario è soggetto passivo IVA, scatta il reverse charge ex art. 17 c. 6 lett. a-bis: la fattura viene emessa senza addebito d'imposta e il cessionario la integra. Restano dovute in entrambi i regimi (esenzione o opzione con reverse) le imposte ipotecaria 3% e catastale 1% proporzionali sul prezzo (Circolare AdE 22/E/2013, deroga all'alternatività art. 40 DPR 131/1986). Il registro è fisso 200 €. Su un magazzino da 120.000 € sono 4.800 € di sole ipo e cat, indipendentemente dall'opzione IVA. La cedente recupera l'IVA assolta a monte sulla costruzione o ristrutturazione solo se opta per l'imponibilità, scelta che si valuta caso per caso a seconda del pro-rata aziendale.
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