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Patto di Famiglia: Come Funziona, Costi e Vantaggi dal Notaio

Aggiornato il A cura di Redazione NotaiOnline

Il problema del passaggio generazionale d'impresa

Il passaggio generazionale dell'azienda familiare rappresenta uno dei momenti più delicati nella vita di un'impresa. Le statistiche sulla continuità delle imprese familiari italiane — il 30% sopravvive alla seconda generazione, meno del 15% alla terza — evidenziano la complessità non solo gestionale ma anche giuridica di questa transizione.

Lo strumento classico per il trasferimento dell'azienda alla generazione successiva è la donazione. Tuttavia, la donazione espone il donatario a un rischio significativo: l'azione di riduzione da parte dei legittimari pretermessi o lesi, esperibile dopo la morte del donante. Questo rischio, che si prolunga per vent'anni dalla trascrizione della donazione (art. 563 c.c.) e potenzialmente anche oltre la morte del donante, genera incertezza sulla stabilità dell'assetto proprietario dell'azienda.

Il legislatore italiano ha affrontato questa problematica con l'introduzione del patto di famiglia, disciplinato dagli artt. 768-bis — 768-octies del Codice Civile, introdotti dalla legge 14 febbraio 2006, n. 55.

Cos'è il patto di famiglia

L'art. 768-bis c.c. definisce il patto di famiglia come il contratto con cui l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, a uno o più discendenti.

Le caratteristiche fondamentali sono:

  • è un contratto, non un atto unilaterale: richiede il consenso del disponente e dell'assegnatario, nonché la partecipazione di tutti i legittimari;
  • ha un oggetto limitato: può avere ad oggetto esclusivamente l'azienda (o un suo ramo) e le partecipazioni societarie. Non è utilizzabile per il trasferimento di singoli beni immobili, valori mobiliari o altri cespiti patrimoniali;
  • produce un effetto di stabilizzazione: il trasferimento effettuato mediante patto di famiglia non è soggetto all'azione di riduzione né all'azione di collazione, superando così il principale limite della donazione.

I soggetti del patto di famiglia

Partecipanti necessari

L'art. 768-quater c.c. impone la partecipazione al patto di famiglia di tutti i soggetti che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione del disponente. La norma richiede dunque la presenza in atto:

  • del coniuge (o della parte dell'unione civile) del disponente;
  • dei figli del disponente (e, in caso di premorienza di un figlio, dei relativi discendenti per rappresentazione);
  • dell'assegnatario dell'azienda o delle quote.

La partecipazione di tutti i legittimari è essenziale: l'omissione di anche uno solo di essi determina l'annullabilità del patto (art. 768-quinquies c.c.).

Il problema dei legittimari sopravvenuti

Una questione interpretativa rilevante riguarda i legittimari sopravvenuti al patto di famiglia: il figlio nato dopo la stipula, il nuovo coniuge. L'art. 768-sexies c.c. dispone che i legittimari non partecipanti al contratto possono chiedere il pagamento della somma prevista dal comma 2 dell'art. 768-quater, aumentata degli interessi legali. La tutela del legittimario sopravvenuto è dunque esclusivamente obbligatoria (diritto a un pagamento in denaro), non reale (non può pretendere la restituzione dei beni oggetto del patto).

La compensazione dei legittimari non assegnatari

Il meccanismo che rende il patto di famiglia uno strumento equilibrato è la compensazione (o liquidazione) dei legittimari non assegnatari. L'art. 768-quater, comma 2, c.c. prevede che l'assegnatario dell'azienda o delle quote deve liquidare agli altri legittimari una somma corrispondente al valore delle rispettive quote di legittima, calcolate sul valore dell'azienda o delle partecipazioni al momento della stipula del patto.

La liquidazione può avvenire:

  • in denaro: l'assegnatario corrisponde agli altri legittimari la somma dovuta;
  • in natura: con il consenso dei legittimari, la liquidazione può essere effettuata mediante assegnazione di beni diversi dall'azienda.

I beni assegnati in compensazione ai legittimari non sono soggetti a collazione né a riduzione.

Esempio. L'imprenditore Mario ha tre figli: Luca (assegnatario dell'azienda), Anna e Paolo. Il coniuge di Mario, Giulia, è in vita. L'azienda vale 800.000 €. Le quote di legittima, calcolate come se si aprisse la successione in quel momento, sono: coniuge 1/4, ciascun figlio 1/6 (quota di legittima complessiva dei figli: 1/2, divisa per tre). Luca riceve l'azienda e deve liquidare: a Giulia 200.000 €, ad Anna 133.333 €, a Paolo 133.333 €.

La forma: atto pubblico notarile a pena di nullità

L'art. 768-ter c.c. prescrive che il patto di famiglia deve essere concluso per atto pubblico a pena di nullità. L'intervento notarile è dunque inderogabile. Il notaio non si limita alla mera ricezione delle volontà delle parti, ma svolge una funzione di garanzia particolarmente rilevante:

  • verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi;
  • accerta la corretta individuazione di tutti i legittimari;
  • controlla l'adeguatezza della liquidazione dei legittimari non assegnatari;
  • assicura la consapevolezza di tutti i partecipanti circa gli effetti del patto;
  • cura gli adempimenti successivi (registrazione, trascrizione, iscrizione nel Registro delle Imprese).

Le imposte sul patto di famiglia

Il trattamento fiscale del patto di famiglia è stato chiarito dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate e dalla giurisprudenza.

Trasferimento dell'azienda o delle quote

Il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni al discendente è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni con le medesime aliquote e franchigie previste per le donazioni:

RapportoAliquotaFranchigia
Trasferimento a figlio/discendente4%1.000.000 € per beneficiario

Se il trasferimento ha ad oggetto un'azienda o partecipazioni che consentano il controllo della società (art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990), il trasferimento è esente dall'imposta sulle successioni e donazioni, a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

Liquidazione ai legittimari

La liquidazione corrisposta dall'assegnatario ai legittimari non assegnatari è esente dall'imposta sulle successioni e donazioni, in quanto costituisce un effetto proprio del patto di famiglia e non un atto di liberalità autonomo. L'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 446/E del 2008) ha confermato questo orientamento.

Costi notarili

VoceImporto indicativo
Onorario notarile2.000 - 5.000 €
Imposta di registro200 € (misura fissa)
Imposta sulle donazioniSecondo aliquote e franchigie (spesso esente ex art. 3, comma 4-ter)
Bollo230 €
Trascrizione (se azienda con immobili)90 €
Totale indicativo (con esenzione)2.500 - 5.500 €

L'onorario notarile varia in funzione della complessità dell'atto, del numero di legittimari partecipanti e della necessità di valutazioni patrimoniali preventive.

Vantaggi rispetto alla donazione ordinaria

La differenza più significativa tra il patto di famiglia e la donazione risiede nella stabilità del trasferimento.

ProfiloDonazionePatto di famiglia
Azione di riduzioneEsperibile dai legittimari lesiEsclusa (art. 768-quater c.c.)
CollazioneDovuta in sede di successioneEsclusa
Restituzione beni ai legittimariPossibile (art. 563 c.c.)Esclusa
Stabilità per i terzi acquirentiRischio per 20 anni dalla trascrizioneImmediata
OggettoQualsiasi beneSolo azienda e quote

Il patto di famiglia elimina il rischio che, dopo la morte del disponente, i legittimari pretermessi possano aggredire l'azienda trasferita, compromettendone la continuità. Questo aspetto è particolarmente rilevante nelle situazioni familiari complesse (seconde nozze, figli di diversi matrimoni).

Limiti del patto di famiglia

L'istituto presenta limitazioni che ne restringono l'ambito applicativo:

Oggetto limitato. Come già evidenziato, il patto può avere ad oggetto solo l'azienda (o un ramo di essa) e le partecipazioni societarie. Gli immobili non aziendali, i titoli, i depositi bancari e gli altri cespiti patrimoniali restano esclusi.

Unanimità dei legittimari. La necessità della partecipazione e del consenso di tutti i legittimari può rendere il patto impraticabile in presenza di conflitti familiari irrisolti. L'opposizione di anche un solo legittimario impedisce la conclusione del patto.

Incertezze interpretative residue. Nonostante i quindici anni di vigenza, la giurisprudenza sul patto di famiglia resta limitata e alcune questioni interpretative (ad esempio, l'impugnabilità per vizio del consenso, la sorte del patto in caso di successiva separazione del disponente) non hanno ancora trovato una risposta definitiva.

Domande frequenti

Il patto di famiglia può essere impugnato? Il patto di famiglia può essere annullato per i vizi del consenso previsti dalla disciplina generale dei contratti (errore, violenza, dolo), su iniziativa del partecipante il cui consenso è viziato, entro il termine di un anno dalla scoperta del vizio (art. 768-quinquies c.c.). Non è invece soggetto all'azione di riduzione né all'azione di collazione.

Chi non partecipa al patto perde i propri diritti ereditari? Non necessariamente. L'art. 768-sexies c.c. tutela i legittimari non partecipanti (ad esempio, figli nati dopo la stipula), riconoscendo loro il diritto di chiedere all'assegnatario il pagamento della somma corrispondente alla propria quota di legittima. Tuttavia, la mancata partecipazione di un legittimario esistente al momento della stipula può determinare l'annullabilità dell'intero patto.

Il patto di famiglia può riguardare un immobile non aziendale? No. L'art. 768-bis c.c. limita espressamente l'oggetto del patto all'azienda e alle partecipazioni societarie. Per il trasferimento di immobili non aziendali, è necessario ricorrere alla donazione ordinaria, con i relativi rischi di azione di riduzione.


Per approfondire il passaggio generazionale e gli strumenti di pianificazione successoria, consultare le guide disponibili.


Fonti normative: Codice Civile, artt. 768-bis — 768-octies; L. 55/2006; D.Lgs. 346/1990, art. 3 comma 4-ter; Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 446/E del 2008.

Avvertenza: Questa guida ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce parere legale o fiscale. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Per la stipula di un patto di famiglia, si raccomanda di rivolgersi a un notaio e a un consulente fiscale.

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