"Tanto le tasse sono le stesse" è vero a metà. Aliquote e franchigie coincidono davvero, ma una donazione costa un atto notarile che la successione non chiede, e porta con sé regole civili (riduzione, collazione, revoca) che un'eredità gestisce in un altro modo. La scelta si fa lì, non sulle aliquote.
Le imposte: uguali, o quasi
Dal 2025 le aliquote stanno in due articoli gemelli del D.Lgs. 346/1990: l'art. 7 per le successioni e l'art. 56 per le donazioni, con gli stessi numeri. Dal 1° gennaio 2027 queste regole passano, con una numerazione nuova, nel testo unico dei tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025, art. 205); fino al 31 dicembre 2026 i riferimenti restano quelli del D.Lgs. 346/1990.
| Beneficiario | Aliquota | Franchigia |
|---|---|---|
| Coniuge e parenti in linea retta (figli, nipoti, genitori) | 4% | 1.000.000 € ciascuno |
| Fratelli e sorelle | 6% | 100.000 € ciascuno |
| Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado | 6% | nessuna |
| Tutti gli altri | 8% | nessuna |
Se il beneficiario è una persona con disabilità grave riconosciuta ai sensi della L. 104/1992, l'imposta colpisce solo la parte che supera 1.500.000 €, qualunque sia la parentela (artt. 7 e 56, comma 2).
Una differenza c'è, e riguarda le franchigie. Le donazioni fatte dallo stesso donante allo stesso beneficiario si sommano, ai soli fini della franchigia (art. 57 D.Lgs. 346/1990): un figlio che ha già ricevuto dal padre 700.000 € in denaro ha 300.000 € di franchigia residua per la donazione successiva; per i beni donati in passato conta il loro valore attuale, non quello dell'epoca (art. 57, comma 1). Sull'eredità, invece, le donazioni ricevute in vita non pesano più: il comma 4 dell'art. 8, che le sommava all'asse (il cosiddetto coacervo), era già disapplicato dalla Cassazione a partire da Cass. 24940/2016 ed è stato abrogato dal D.Lgs. 139/2024, efficace dal 1° gennaio 2025.
Sugli immobili le imposte ipotecaria e catastale sono le stesse: 2% e 1% del valore, mai meno di 200 € ciascuna, oppure 200 € fisse ciascuna se il beneficiario (con più beneficiari, almeno uno di loro) ha i requisiti prima casa della nota II-bis all'art. 1 della Tariffa del D.P.R. 131/1986 (art. 69, comma 3, L. 342/2000): casa non di lusso (non A/1, A/8 o A/9) nel comune di residenza, o in quello in cui la si porta entro 18 mesi o in cui si lavora, nessun'altra casa nello stesso comune, nessuna casa comprata in Italia, da sé o dal coniuge, con le stesse agevolazioni.
I tributi fissi, invece, non coincidono. Sulla donazione di un immobile il bollo è di 230 €, la tassa ipotecaria di 35 € e la voltura di 55 €; nella successione, per ogni conservatoria in cui ci sono immobili, il bollo è di 85 €, la tassa ipotecaria di 65 € e la voltura di 55 €. E soprattutto cambia chi fa l'atto. La donazione è nulla senza atto pubblico (art. 782 c.c.), che il notaio riceve con due testimoni (art. 48 L. 89/1913): ci sono quindi l'onorario, con l'IVA, e la tassa d'archivio. La dichiarazione di successione la presentano gli eredi, per via telematica, entro dodici mesi dall'apertura (art. 31), e dal 2025 l'imposta la liquidano loro stessi (art. 33). La legge non chiede un notaio per presentarla: molti eredi la affidano comunque a un professionista, notaio compreso, e il suo compenso è libero. Il notaio interviene invece in atti specifici, come la pubblicazione di un testamento olografo (art. 620 c.c.) o l'accettazione con beneficio d'inventario, che si dichiara davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale (art. 484 c.c.).
Per mettere in cifre le due strade sullo stesso immobile ci sono il calcolatore della donazione e quello della successione.
Dove la donazione si separa davvero: riduzione, collazione, revoca
L'azione di riduzione. Coniuge, figli e, in mancanza di figli, ascendenti sono legittimari: la legge riserva loro una quota del patrimonio (art. 536 c.c.), e dal 2016 la stessa tutela spetta all'unito civilmente (L. 76/2016). Se in vita il donante ha donato più di quanto poteva, dopo la sua morte il legittimario leso agisce in riduzione contro il donatario. Non può rinunciarvi finché il donante è vivo, nemmeno dando il proprio assenso alla donazione (art. 557 c.c.).
Fino al 2025 era questo il punto debole dell'immobile donato: la restituzione poteva raggiungere anche chi l'aveva comprato dal donatario, entro vent'anni dalla trascrizione della donazione. La L. 182/2025, in vigore dal 18 dicembre 2025, ha riscritto gli artt. 561-563 c.c.: per le successioni aperte dopo quella data la riduzione non pregiudica il terzo acquirente, e il donatario compensa in denaro i legittimari. Resta opponibile solo una domanda di riduzione trascritta prima dell'acquisto (art. 2652 n. 1 c.c.). Per le successioni aperte prima il vecchio regime sopravvive solo dove entro il 18 giugno 2026 era stata notificata e trascritta una domanda di riduzione o un atto di opposizione. I dettagli per chi compra sono nella guida sull'acquisto di un immobile donato.
La successione non è al riparo. Anche le disposizioni di un testamento che ledono la legittima si riducono. Chi compra dall'erede, però, ha una tutela propria: se la domanda di riduzione è trascritta dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza non pregiudica chi ha acquistato a titolo oneroso dall'erede o dal legatario con un atto trascritto prima (art. 2652 n. 8 c.c., come riscritto dalla L. 182/2025). Per le successioni aperte prima del 18 dicembre 2025 resta il termine previgente di dieci anni dove entro il 18 giugno 2026 era stata notificata e trascritta una domanda di riduzione o un atto di opposizione.
La collazione. Figli, loro discendenti e coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi quanto hanno ricevuto in donazione dal defunto, direttamente o indirettamente, salvo dispensa, che vale solo nei limiti della quota disponibile (art. 737 c.c.). Un immobile si conferisce restituendolo o imputandone il valore al momento dell'apertura della successione (artt. 746 e 747 c.c.). La collazione non tocca i terzi, ma sposta le quote fra coeredi, ed è lì che nascono le liti.
La revoca. Il testamento si cambia fino all'ultimo giorno (art. 679 c.c.). La donazione no: si revoca solo per ingratitudine o per sopravvenienza di figli, e con una sentenza (artt. 800-808 c.c.), come spiega la guida sulla revoca della donazione.
Quando conviene l'una, quando l'altra
La donazione ha senso quando il trasferimento serve adesso: il figlio che va a vivere nella casa, la divisione decisa in vita per non lasciare ai figli una comunione ereditaria da sciogliere. Con la riserva di usufrutto (art. 796 c.c.) il donante continua ad abitare la casa o a incassarne l'affitto, e l'imposta si calcola sul solo valore della nuda proprietà: il valore della piena proprietà meno quello dell'usufrutto, calcolato con i coefficienti del prospetto allegato al D.Lgs. 346/1990 (artt. 14 e 17); alla sua morte l'usufrutto si estingue e il figlio diventa pieno proprietario senza un nuovo atto. Il meccanismo è nella guida sulla donazione con riserva di usufrutto.
Il rischio della riduzione dipende dai legittimari, non dai figli soltanto: un figlio unico con un genitore vedovo oggi non ha altri legittimari accanto, ma un figlio unico con il padre ancora sposato sì, perché il coniuge è legittimario anche lui (art. 536 c.c.). E i legittimari si contano alla morte del donante: un nuovo matrimonio, un'unione civile o un altro figlio cambiano il quadro. Finché il donante è vivo, poi, l'assenso degli altri alla donazione non vale come rinuncia.
La successione è preferibile quando il patrimonio potrebbe ancora servire a chi lo possiede, perché la donazione non si ritira per ripensamento, o quando si vuole poter cambiare idea: un testamento si rifà, una donazione no. Per un'impresa esiste uno strumento a parte, il patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.): l'imprenditore trasferisce l'azienda o le partecipazioni a uno o più discendenti, gli altri legittimari partecipano e vengono liquidati, e quanto ricevuto non è soggetto a collazione né a riduzione.
Spesso la risposta è una combinazione: alcuni beni donati in vita, gli altri lasciati per testamento, con la quota disponibile usata consapevolmente. È il lavoro che un notaio fa prima dell'atto, non dopo.
Domande frequenti
Donazione e successione pagano le stesse tasse?
Le stesse aliquote e franchigie (artt. 7 e 56 D.Lgs. 346/1990) e le stesse imposte ipotecaria e catastale. Non gli stessi costi complessivi: la donazione aggiunge l'atto notarile con testimoni e un bollo più alto (230 € contro 85 € per conservatoria), mentre la successione ha una tassa ipotecaria più alta (65 € per conservatoria contro 35 €). E le donazioni fra le stesse persone si sommano ai fini della franchigia, l'eredità no.
Dopo la riforma un immobile donato si vende e si ipoteca senza problemi?
Per le successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025 chi compra dal donatario non restituisce l'immobile, salvo una domanda di riduzione trascritta prima del suo acquisto, e le ipoteche iscritte dal donatario prima della trascrizione di una domanda di riduzione restano efficaci anche se il bene torna ai legittimari (artt. 561 e 563 c.c.). Se il donante è morto prima, vanno controllate nelle visure le trascrizioni fatte entro il 18 giugno 2026. Come si regolano le banche resta una loro scelta.