Come funziona una fusione e quanto dura
Una fusione tra società finisce sempre dal notaio, perché l'atto di fusione «deve risultare da atto pubblico» (art. 2504 c.c.). Le forme sono due (art. 2501 c.c.). Nella fusione per incorporazione una società assorbe una o più altre, che si estinguono. Nella fusione propria si estinguono tutte e ne nasce una nuova. In entrambi i casi la società che resta «assume i diritti e gli obblighi» delle altre e prosegue in tutti i loro rapporti, anche nelle cause in corso (art. 2504-bis c.c.), senza bisogno di cedere contratto per contratto. Non può partecipare una società in liquidazione che ha già cominciato a distribuire l'attivo, salvo che nella fusione non ci siano società azionarie (art. 2505-quater c.c.).
La legge fissa due attese minime. Fra l'iscrizione del progetto nel Registro delle Imprese (o la sua pubblicazione sul sito) e la decisione devono passare 30 giorni (art. 2501-ter c.c.), a cui i soci possono rinunciare all'unanimità. Fra l'ultima iscrizione delle decisioni e l'atto di fusione passano 60 giorni, il termine in cui i creditori possono fare opposizione (art. 2503 c.c.). Se alla fusione non partecipano SPA, SAPA o cooperative per azioni, per esempio in una fusione fra sole SRL, entrambi i termini si dimezzano: 15 e 30 giorni (art. 2505-quater c.c.). A queste attese si sommano il tempo per preparare progetto, situazioni patrimoniali e perizie, e i trenta giorni che il notaio ha per depositare ogni atto.
Quando l'incorporante possiede già tutta l'incorporata, o almeno il 90%, la procedura si alleggerisce (sotto). L'operazione inversa, che divide un patrimonio invece di unirlo, è la scissione societaria.
Le fasi: progetto, decisione, atto
1. Il progetto di fusione
L'organo amministrativo di ogni società partecipante redige il progetto di fusione (art. 2501-ter c.c.), che indica almeno:
- tipo, denominazione e sede delle società;
- l'atto costitutivo della società che nasce, o quello dell'incorporante con le modifiche dovute alla fusione;
- il rapporto di cambio delle azioni o quote e l'eventuale conguaglio in denaro, che non può superare il 10% del valore nominale delle partecipazioni assegnate (il limite cade se non partecipano società azionarie);
- come si assegnano le nuove partecipazioni e da quando partecipano agli utili;
- da quando le operazioni delle società fuse sono imputate al bilancio della società risultante;
- il trattamento di particolari categorie di soci e i vantaggi eventualmente proposti per gli amministratori.
Il progetto si deposita per l'iscrizione al Registro delle Imprese della sede di ogni società, oppure si pubblica sul sito internet della società con garanzie di autenticità e di data.
Insieme al progetto gli amministratori preparano tre documenti, e a tutti e tre i soci possono rinunciare all'unanimità (insieme ai possessori di altri strumenti finanziari con diritto di voto):
- la situazione patrimoniale di ogni società, riferita a una data non anteriore di oltre centoventi giorni al deposito del progetto nella sede sociale; può sostituirla l'ultimo bilancio, se chiuso da non oltre sei mesi (art. 2501-quater c.c.);
- la relazione degli amministratori, che giustifica il progetto e soprattutto il rapporto di cambio (art. 2501-quinquies c.c.);
- la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio (art. 2501-sexies c.c.). Gli esperti sono revisori legali o società di revisione; se l'incorporante o la società risultante è una SPA o una SAPA, li designa il tribunale.
Nei trenta giorni prima della decisione (quindici se non partecipano società azionarie, art. 2505-quater c.c.) questi documenti, con i bilanci degli ultimi tre esercizi, restano depositati nella sede sociale o pubblicati sul sito, e i soci possono averne copia gratis (art. 2501-septies c.c.).
2. La decisione di fusione
Ogni società approva il progetto (art. 2502 c.c.). Nelle società di capitali decide con le regole previste per le modifiche dell'atto costitutivo; nelle società di persone, salvo patto diverso, a maggioranza calcolata sulla quota di utili, con diritto di recesso per chi non ha consentito. La decisione può modificare il progetto solo in ciò che non tocca i diritti dei soci o dei terzi.
Nelle società di capitali la decisione è verbalizzata dal notaio (artt. 2375 e 2480 c.c.), che entro trenta giorni verifica le condizioni di legge e ne chiede l'iscrizione al Registro delle Imprese (artt. 2502-bis e 2436 c.c.).
3. L'opposizione dei creditori
I creditori anteriori all'iscrizione del progetto possono opporsi nei 60 giorni successivi all'ultima iscrizione delle decisioni (30 nelle fusioni senza società azionarie). Se c'è opposizione, il tribunale può comunque autorizzare la fusione quando ritiene infondato il pericolo di pregiudizio o quando la società presta idonea garanzia (art. 2503 c.c., che rinvia all'art. 2445 c.c.).
La fusione si può fare prima della scadenza se consta il consenso di tutti i creditori anteriori, se chi non ha consentito è stato pagato o le somme corrispondenti sono state depositate in banca, oppure se la relazione degli esperti è redatta per tutte le società da un'unica società di revisione che asseveri che la situazione patrimoniale e finanziaria rende inutili garanzie per i creditori.
4. L'atto di fusione
Trascorso il termine, i rappresentanti delle società firmano l'atto di fusione davanti al notaio. L'atto va depositato entro trenta giorni al Registro delle Imprese della sede di ogni società partecipante e di quella risultante; il deposito della società risultante non può precedere gli altri (art. 2504 c.c.). La fusione ha effetto dall'ultima iscrizione; nell'incorporazione si può fissare una data successiva, e per utili e imputazione contabile anche date anteriori (art. 2504-bis c.c.).
Dopo l'ultima iscrizione l'invalidità dell'atto di fusione non può più essere pronunciata; restano i risarcimenti dovuti a soci o terzi danneggiati (art. 2504-quater c.c.).
Le fusioni semplificate
Incorporazione di una società posseduta al 100% (art. 2505 c.c.). Non ci sono rapporto di cambio da indicare, relazione degli amministratori né relazione degli esperti. Lo statuto può prevedere che decidano gli organi amministrativi delle due società, con deliberazione per atto pubblico, rispettando deposito del progetto e termine. I soci dell'incorporante che hanno almeno il 5% del capitale possono comunque chiedere, entro otto giorni dal deposito del progetto, che decida l'assemblea. Anche così servono più atti notarili: la deliberazione dell'organo amministrativo di ciascuna società, per atto pubblico, e poi l'atto di fusione.
Incorporazione di una società posseduta almeno al 90% (art. 2505-bis c.c.). Si fa a meno di situazione patrimoniale, relazioni e deposito degli atti se ai soci di minoranza dell'incorporata è riconosciuto il diritto di far acquistare le proprie partecipazioni dall'incorporante, a un prezzo calcolato con i criteri del recesso. Per l'incorporante lo statuto può affidare la decisione all'organo amministrativo.
Costi, imposte e neutralità fiscale
Le voci fisse
| Voce | Importo |
|---|---|
| Imposta di registro | 200 € per la delibera di ciascuna società partecipante e 200 € per l'atto di fusione (misura fissa) |
| Imposta di bollo sugli atti notarili | 156 € per atto, forfettaria, se non ci sono immobili |
| Deposito del progetto al Registro Imprese | 65 € di bollo per società di capitali |
| Iscrizione dell'atto di fusione per ogni società incorporata | 65 € di bollo per società di capitali (59 € per società di persone) |
| Diritti di segreteria della Camera di commercio | 90 € per ciascuna iscrizione |
| Imposte ipotecaria e catastale, se ci sono immobili | 200 € ciascuna (misura fissa) |
| Tassa d'archivio | graduale, sul capitale e sulle riserve |
Il registro è fisso per gli atti di fusione tra società (art. 4, lett. b, della Tariffa, Parte I, del D.P.R. 131/1986), qualunque sia il valore dei patrimoni. Se l'incorporata possiede immobili, le imposte ipotecaria e catastale si pagano in misura fissa, 200 € ciascuna (D.Lgs. 347/1990, art. 4 della Tariffa e art. 10, comma 2), e il bollo forfettario dell'atto sale a 300 €. Il forfait copre anche la domanda al Registro delle Imprese della società risultante dalla fusione; la domanda di ciascuna altra società partecipante paga il proprio bollo (65 € per una società di capitali, 59 € per una società di persone).
La tassa d'archivio segue la Tabella B del D.M. 265/2012: per la deliberazione della società incorporanda (o di ciascuna società, nella fusione propria) il 50% del parametro di Tabella A, calcolato sul suo capitale e sulle sue riserve; la delibera dell'incorporante segue la voce dell'aumento di capitale se lo aumenta, altrimenti il parametro fisso di 91 € (art. 6, lett. c, n. 1); per l'atto di fusione il 100%, sulla somma di capitale e riserve delle società incorporate (o di tutte, nella fusione propria). Con 100.000 € di capitale e riserve sono 21,70 € sulla delibera dell'incorporanda e 43,40 € sull'atto.
L'onorario del notaio è libero (D.L. 1/2012) e non è stimato dal nostro calcolatore, che non modella le fusioni: dipende da quante società partecipano, da quanti atti servono e dalla presenza di immobili. Il notaio deve comunicarlo prima, per iscritto (art. 1, comma 150, L. 124/2017). A parte si pagano gli esperti sulla congruità del cambio, quando la relazione non è esclusa o rinunciata.
Neutralità fiscale
L'art. 172 del TUIR (D.P.R. 917/1986) rende la fusione neutrale ai fini delle imposte sui redditi:
- la fusione non realizza né distribuisce plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse, avviamento compreso (comma 1);
- l'avanzo o il disavanzo di fusione non concorre al reddito, e i beni ricevuti mantengono l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto (comma 2);
- per i soci il cambio delle partecipazioni non è realizzo, salvo l'eventuale conguaglio in denaro (comma 3);
- le riserve in sospensione d'imposta delle società fuse diventano reddito dell'incorporante se e nella misura in cui non vengono ricostituite nel suo bilancio (comma 5);
- le perdite fiscali delle società partecipanti si riportano solo entro i limiti del comma 7, legati fra l'altro al patrimonio netto di chi le porta.
Per questo la fusione è spesso preferita, per riorganizzare un gruppo, a strade come la cessione d'azienda, che fa emergere plusvalenze tassabili.
Domande frequenti
La fusione può essere annullata dopo la sua efficacia?
No. Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione, l'invalidità dell'atto non può essere pronunciata (art. 2504-quater c.c.). Resta il diritto al risarcimento dei soci o dei terzi danneggiati dalla fusione.
I contratti di lavoro dei dipendenti delle società fuse restano validi?
Sì. La fusione è uno dei casi di trasferimento d'azienda: il rapporto di lavoro continua con la società risultante e il lavoratore conserva tutti i diritti maturati (art. 2112 c.c.); dei suoi crediti risponde la società risultante, che subentra in tutti gli obblighi delle società fuse (art. 2504-bis c.c.).
Quanto tempo richiede una fusione societaria?
I minimi di legge sono 30 giorni fra l'iscrizione del progetto nel Registro delle Imprese (o la sua pubblicazione sul sito) e la decisione e 60 giorni di opposizione dei creditori dopo l'ultima iscrizione delle decisioni; se non partecipano società azionarie diventano 15 e 30 giorni. Il primo si può azzerare con la rinuncia unanime dei soci, il secondo accorciare col consenso o il pagamento dei creditori. Il resto dipende dalla preparazione dei documenti.
Per le operazioni societarie più ricorrenti, dalla cessione di quote all'aumento di capitale, la guida agli atti societari e il calcolatore atti societari aiutano a impostare il primo budget. Se la società deve cambiare forma invece di unirsi a un'altra, la strada è la trasformazione.