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Fusione Societaria: Procedura Notarile, Fasi e Costi

Aggiornato il A cura di Redazione NotaiOnline

Due forme di fusione

L'art. 2501 c.c. prevede due modalità attraverso cui due o più società possono unificarsi.

La fusione propria (o per unione) comporta l'estinzione di tutte le società partecipanti e la nascita di una nuova società, che subentra nei diritti e negli obblighi di ciascuna. È la forma meno utilizzata nella prassi, perché la creazione di un nuovo soggetto giuridico genera oneri amministrativi aggiuntivi: nuova partita IVA, nuove iscrizioni, rinegoziazione di contratti che prevedano clausole di intuitus personae.

La fusione per incorporazione prevede che una società (incorporante) assorba una o più società (incorporate), che si estinguono. L'incorporante prosegue la propria attività ampliata dal patrimonio delle incorporate. È la forma largamente prevalente, per ragioni di semplicità operativa.

In entrambi i casi, il principio fondamentale è la successione universale: la società risultante dalla fusione (o l'incorporante) subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle società fuse, senza necessità di cessione individuale.

Le tre fasi della procedura

Il legislatore ha articolato la fusione in tre fasi distinte, ciascuna con proprie regole e garanzie.

Fase 1: Il progetto di fusione

L'organo amministrativo di ciascuna società partecipante redige il progetto di fusione (art. 2501-ter c.c.), che deve indicare:

  • Il tipo, la denominazione e la sede delle società partecipanti
  • L'atto costitutivo della società risultante o le modifiche a quello dell'incorporante
  • Il rapporto di cambio delle azioni o quote e l'eventuale conguaglio in denaro
  • Le modalità di assegnazione delle azioni o quote della società risultante
  • La data a partire dalla quale le azioni o quote attribuiscono il diritto agli utili
  • La data a partire dalla quale le operazioni delle società partecipanti sono imputate al bilancio della società risultante
  • Il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci o di possessori di titoli diversi dalle azioni

Il progetto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti. Tra l'iscrizione e la data fissata per la decisione di fusione devono intercorrere almeno 30 giorni (art. 2501-ter, comma 4, c.c.), salvo rinuncia unanime.

Documenti accompagnatori

Insieme al progetto, gli amministratori predispongono:

  • La situazione patrimoniale di ciascuna società (art. 2501-quater c.c.), riferita a una data non anteriore a 120 giorni dal deposito del progetto
  • La relazione degli amministratori (art. 2501-quinquies c.c.), che illustra e giustifica il progetto sotto il profilo giuridico ed economico, con particolare riguardo al rapporto di cambio
  • La relazione degli esperti (art. 2501-sexies c.c.), designati dal Tribunale, sulla congruità del rapporto di cambio. Può essere omessa con il consenso unanime dei soci

Fase 2: La decisione di fusione

Ciascuna società partecipante delibera sulla fusione con i quorum previsti per le modifiche dell'atto costitutivo. Il verbale assembleare è ricevuto dal notaio in forma di atto pubblico (art. 2436 c.c.).

La delibera può apportare modifiche al progetto di fusione, purché non incidano sui diritti dei soci o dei terzi.

Fase 3: L'atto di fusione

L'atto di fusione è stipulato con atto pubblico notarile, dopo che siano trascorsi 60 giorni dall'iscrizione delle delibere nel Registro delle Imprese (termine per l'opposizione dei creditori, art. 2503 c.c.).

L'atto viene depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese dei luoghi ove hanno sede le società partecipanti. La fusione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari (art. 2504, comma 2, c.c.).

L'opposizione dei creditori

L'art. 2503 c.c. attribuisce ai creditori delle società partecipanti che siano anteriori all'iscrizione del progetto di fusione il diritto di fare opposizione entro 60 giorni dall'iscrizione della delibera. L'opposizione può essere proposta anche quando la fusione comporti un sostanziale peggioramento della garanzia patrimoniale.

Il tribunale può autorizzare la fusione nonostante l'opposizione se ritiene insussistente il pericolo di pregiudizio, oppure se la società presta idonea garanzia.

La fusione può comunque procedere prima dei 60 giorni se:

  • Consta il consenso di tutti i creditori
  • Sono stati pagati i creditori che non hanno dato il consenso
  • Sono state depositate le somme corrispondenti presso una banca
  • La relazione degli esperti è redatta da una società di revisione che assicuri la non necessità di garanzie ulteriori

Fusione semplificata

Il legislatore prevede procedure semplificate per le operazioni infragruppo:

Incorporazione di società interamente posseduta (art. 2505 c.c.)

Quando l'incorporante possiede il 100% del capitale dell'incorporata, non occorre:

  • La relazione degli esperti sul rapporto di cambio (non vi è cambio)
  • La delibera assembleare dell'incorporante (la decisione può essere assunta dal CDA, se lo statuto lo consente)

Incorporazione di società posseduta al 90% o più (art. 2505-bis c.c.)

Quando l'incorporante possiede almeno il 90% del capitale dell'incorporata, la procedura è analoga, con la sola differenza che i soci di minoranza possono chiedere che il rapporto di cambio sia determinato dal tribunale.

Il ruolo del notaio

Nella fusione societaria, il notaio interviene in almeno due momenti distinti:

  1. La decisione di fusione — Il verbale assembleare è ricevuto dal notaio, che effettua il controllo di legalità e deposita la delibera al Registro Imprese entro 30 giorni
  2. L'atto di fusione — Stipulato come atto pubblico notarile, contiene la dichiarazione di fusione e viene depositato per l'iscrizione

Per le fusioni semplificate, se la decisione è assunta dal CDA, è sufficiente un unico atto notarile.

Il notaio verifica la regolarità della procedura: rispetto dei termini, completezza della documentazione, sussistenza dei quorum deliberativi, decorso del termine per l'opposizione dei creditori (o sussistenza delle condizioni per la deroga).

Costi

VoceImporto
Onorario notarile (2 atti)2.000-4.000 € complessivi
Imposta di registro200 € per ciascun atto
Diritti camerali (iscrizioni)circa 200-400 €
Imposta di bollo156 € per atto
Relazione degli esperti2.000-10.000 € (se necessaria)

Per le fusioni semplificate (società interamente possedute), i costi si riducono significativamente: un solo atto notarile e nessuna relazione degli esperti.

L'incidenza della relazione degli esperti sul costo totale è spesso preponderante, soprattutto per società con patrimoni complessi che richiedono valutazioni articolate.

Neutralità fiscale

L'art. 172 del TUIR (D.P.R. 917/1986) stabilisce che la fusione è un'operazione fiscalmente neutra:

  • Non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni delle società fuse
  • I beni della società incorporata sono assunti ai medesimi valori fiscali
  • Le riserve in sospensione d'imposta confluiscono nel patrimonio della società risultante mantenendo il medesimo regime

L'imposta di registro si applica in misura fissa (200 euro per atto), indipendentemente dal valore dei patrimoni coinvolti. Non sono dovute imposte ipotecarie e catastali proporzionali, anche se la fusione comporta il trasferimento di immobili.

La neutralità fiscale rende la fusione uno strumento particolarmente efficiente per le riorganizzazioni societarie, rispetto ad alternative (come la cessione d'azienda) che generano plusvalenze tassabili.

Effetti della fusione

La fusione produce i seguenti effetti principali:

  • Successione universale: la società risultante subentra in tutti i rapporti giuridici
  • Estinzione delle società incorporate (o di tutte, nella fusione propria)
  • Assegnazione di azioni/quote della società risultante ai soci delle società incorporate, secondo il rapporto di cambio
  • Unificazione patrimoniale: attivo e passivo delle società partecipanti confluiscono in un unico patrimonio

Domande frequenti

La fusione può essere annullata dopo la sua efficacia?

L'art. 2504-quater c.c. stabilisce che, una volta eseguita l'iscrizione dell'atto di fusione, l'invalidità dell'atto non può essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.

I contratti di lavoro dei dipendenti delle società fuse restano validi?

I rapporti di lavoro proseguono con la società risultante dalla fusione senza soluzione di continuità (art. 2112 c.c.). I dipendenti mantengono tutti i diritti maturati. Il sindacato e le rappresentanze dei lavoratori devono essere informati dell'operazione.

Quanto tempo richiede una fusione societaria?

I tempi minimi sono dettati dalla legge: 30 giorni tra il deposito del progetto e la delibera, 60 giorni per l'opposizione dei creditori dopo l'iscrizione della delibera. Nella prassi, l'intera procedura richiede tra i 3 e i 6 mesi, includendo la fase preparatoria (perizia, negoziazione del rapporto di cambio) e gli adempimenti post-fusione.


Si sta valutando un'operazione di fusione societaria? Il notaio, in coordinamento con il consulente fiscale e legale, garantisce la regolarità della procedura e il rispetto dei diritti dei soci e dei creditori in ciascuna fase dell'operazione.


Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere divulgativo e non costituiscono parere legale. La normativa di riferimento e le interpretazioni giurisprudenziali possono variare. Per una valutazione specifica della propria situazione, è necessario rivolgersi a un notaio.

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