🎁 Donazioneproceduraimposteagevolazioni

Donazione con Riserva di Usufrutto: Vantaggi, Costi e Procedura

Pubblicato il A cura di Redazione NotaiOnline

Che cos'è la donazione con riserva di usufrutto

La donazione con riserva di usufrutto è un negozio giuridico con cui il donante trasferisce la proprietà di un bene — tipicamente un immobile — al donatario, riservando a proprio favore il diritto di usufrutto per tutta la durata della vita. Il risultato è uno sdoppiamento della titolarità: il donatario diventa nudo proprietario, mentre il donante conserva il diritto di abitare l'immobile, di concederlo in locazione e di percepirne i frutti.

L'istituto trova fondamento nell'art. 978 del Codice Civile, che disciplina l'usufrutto, e negli artt. 769 e seguenti, che regolano la donazione. La riserva di usufrutto è espressamente prevista dall'art. 796 c.c., secondo cui il donante può riservare l'usufrutto a sé o, cumulativamente o successivamente, a un terzo (tipicamente il coniuge).

Si tratta di uno degli strumenti più diffusi nella pianificazione patrimoniale familiare, perché concilia due esigenze apparentemente opposte: il desiderio di trasferire il patrimonio alla generazione successiva e la necessità del donante di non privarsi del godimento del bene.

Come funziona nella pratica

La struttura dell'atto

L'atto di donazione con riserva di usufrutto è un atto pubblico notarile che richiede la presenza di due testimoni (art. 782 c.c.). Nell'atto, il donante dichiara di trasferire la proprietà dell'immobile al donatario, riservando a proprio favore il diritto di usufrutto vitalizio.

È possibile prevedere la riserva di usufrutto anche a favore del coniuge del donante, con effetto successivo o congiunto. In questo secondo caso, alla morte del donante, l'usufrutto non si estingue, ma si concentra in capo al coniuge superstite fino alla morte di quest'ultimo. L'art. 796, comma 2, c.c. consente espressamente questa configurazione, nota come "usufrutto congiunto con diritto di accrescimento".

Il consolidamento automatico

Alla morte dell'usufruttuario (il donante o, se previsto, il coniuge superstite), l'usufrutto si estingue automaticamente per effetto dell'art. 979, comma 1, c.c. Il nudo proprietario (donatario) diventa pieno proprietario senza necessità di ulteriori atti notarili, dichiarazioni di successione o pagamento di imposte.

L'unico adempimento richiesto è la cancellazione della trascrizione dell'usufrutto nei registri immobiliari, che si effettua con una semplice annotazione a margine, presentando il certificato di morte dell'usufruttuario. Si tratta di una formalità di modesto costo (imposta di bollo e diritti di trascrizione).

Questo meccanismo rappresenta un vantaggio significativo rispetto alla successione: il passaggio della piena proprietà avviene senza oneri fiscali aggiuntivi e senza le complessità della dichiarazione di successione.

Il vantaggio fiscale: tassazione sulla sola nuda proprietà

Il beneficio fiscale più rilevante della donazione con riserva di usufrutto riguarda la base imponibile su cui si calcolano le imposte. L'imposta di donazione, l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale si applicano esclusivamente sul valore della nuda proprietà, che è sempre inferiore al valore della piena proprietà.

Come si calcola il valore della nuda proprietà

Il valore della nuda proprietà si ottiene moltiplicando il valore della piena proprietà dell'immobile per un coefficiente stabilito dalla legge, che varia in base all'età dell'usufruttuario al momento della donazione. I coefficienti sono contenuti nel Prospetto allegato al D.P.R. 131/1986 e vengono aggiornati periodicamente in funzione del tasso legale di interesse.

La formula è:

Valore nuda proprietà = Valore piena proprietà x Coefficiente nuda proprietà

Il coefficiente di nuda proprietà si ricava sottraendo da 1 il coefficiente dell'usufrutto:

Coefficiente nuda proprietà = 1 - Coefficiente usufrutto

Tabella dei coefficienti (tasso legale 2,5%)

I coefficienti variano in funzione dell'età dell'usufruttuario. Più è giovane il donante, maggiore è il valore attribuito all'usufrutto e, di conseguenza, minore è il valore della nuda proprietà su cui si calcolano le imposte.

Età dell'usufruttuarioCoefficiente usufruttoCoefficiente nuda proprietà
Da 0 a 20 anni0,9500,050
Da 21 a 30 anni0,9250,075
Da 31 a 40 anni0,9000,100
Da 41 a 45 anni0,8750,125
Da 46 a 50 anni0,8500,150
Da 51 a 53 anni0,8250,175
Da 54 a 56 anni0,8000,200
Da 57 a 60 anni0,7500,250
Da 61 a 63 anni0,7000,300
Da 64 a 66 anni0,6500,350
Da 67 a 69 anni0,6000,400
Da 70 a 72 anni0,5500,450
Da 73 a 75 anni0,5000,500
Da 76 a 78 anni0,4250,575
Da 79 a 82 anni0,3500,650
Da 83 a 86 anni0,2750,725
Da 87 a 92 anni0,2000,800
Da 93 a 99 anni0,1000,900

Nota: i coefficienti riportati si riferiscono al tasso legale del 2,5%. In caso di variazione del tasso legale, i coefficienti vengono aggiornati con decreto ministeriale.

Esempio pratico

Un genitore di 65 anni dona al figlio un appartamento con valore catastale di 200.000 euro, riservandosi l'usufrutto.

  • Valore nuda proprietà: 200.000 x 0,350 = 70.000 euro
  • Imposta di donazione: 0 euro (rientra nella franchigia di 1.000.000 euro per i parenti in linea retta)
  • Imposta ipotecaria (prima casa): 200 euro (misura fissa)
  • Imposta catastale (prima casa): 200 euro

Il risparmio diventa particolarmente rilevante quando non si applicano le agevolazioni prima casa: l'imposta ipotecaria al 2% su 70.000 euro ammonta a 1.400 euro, contro i 4.000 euro che si pagherebbero sulla piena proprietà di 200.000 euro. L'imposta catastale all'1% passa da 2.000 euro a 700 euro. Il risparmio complessivo, in questo caso, è di 3.900 euro.

Aliquote e franchigie applicabili

La donazione con riserva di usufrutto è soggetta al regime fiscale ordinario delle donazioni, disciplinato dal D.Lgs. 346/1990. Le aliquote e le franchigie si applicano sul valore della nuda proprietà:

Rapporto di parentelaAliquotaFranchigia
Coniuge e parenti in linea retta4%1.000.000 euro per beneficiario
Fratelli e sorelle6%100.000 euro per beneficiario
Altri parenti fino al 4° grado6%Nessuna
Tutti gli altri soggetti8%Nessuna

Per i beneficiari portatori di handicap grave (L. 104/1992), la franchigia è elevata a 1.500.000 euro indipendentemente dal grado di parentela.

La franchigia è personale e cumulativa: ogni donazione precedente effettuata dal medesimo donante al medesimo donatario erode la franchigia disponibile.

Gli obblighi dell'usufruttuario

Il diritto di usufrutto non è privo di oneri. Il Codice Civile impone all'usufruttuario una serie di obblighi che è opportuno conoscere prima di procedere alla stipula.

Manutenzione ordinaria e straordinaria

L'art. 1004 c.c. pone a carico dell'usufruttuario le spese di manutenzione ordinaria: riparazioni necessarie per conservare il bene in buono stato, piccoli interventi di manutenzione, spese condominiali ordinarie. Le riparazioni straordinarie restano, di regola, a carico del nudo proprietario (art. 1005 c.c.), salvo che siano rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.

Nella prassi, questa distinzione genera frequenti controversie. L'orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass. n. 12568/2018) qualifica come straordinarie le opere che incidono sulla struttura, la consistenza e la destinazione del bene, mentre rientrano nell'ordinaria manutenzione gli interventi di conservazione e ripristino.

Imposte e tributi locali

L'art. 1008 c.c. stabilisce che le imposte, le tasse e i canoni che gravano sul reddito del bene sono a carico dell'usufruttuario. In concreto, l'usufruttuario è tenuto al pagamento dell'IMU (art. 1, comma 743, L. 160/2019) e della TARI sull'immobile per tutta la durata dell'usufrutto. Se l'immobile è adibito ad abitazione principale dell'usufruttuario, si applica l'esenzione IMU prevista dalla legge.

Inventario e cauzione

L'usufruttuario è tenuto a redigere l'inventario dei beni (art. 1002 c.c.) e a prestare idonea cauzione (art. 1002 c.c.), salvo dispensa da parte del nudo proprietario. Nella prassi delle donazioni familiari, il donatario (nudo proprietario) dispensa quasi sempre il donante (usufruttuario) da entrambi gli obblighi, e la dispensa viene inserita direttamente nell'atto di donazione.

Destinazione economica del bene

L'usufruttuario deve rispettare la destinazione economica del bene (art. 981 c.c.). Se l'immobile è destinato ad abitazione, non può trasformarlo in locale commerciale senza il consenso del nudo proprietario. La violazione di questo obbligo può condurre alla decadenza dall'usufrutto per abuso (art. 1015 c.c.).

Procedura notarile passo per passo

La procedura per la donazione con riserva di usufrutto segue i passaggi tipici della donazione immobiliare, con alcune specificità.

  1. Raccolta documentale. Il notaio acquisisce i documenti necessari: titoli di provenienza dell'immobile, visure catastali aggiornate, planimetria catastale, certificato di destinazione urbanistica (per i terreni), attestato di prestazione energetica (APE), documenti di identità delle parti e dei testimoni.

  2. Verifica urbanistica e catastale. Il notaio verifica la conformità catastale dell'immobile (art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985) e la regolarità urbanistica, controllando che non vi siano abusi edilizi o difformità tra stato di fatto e stato catastale.

  3. Predisposizione dell'atto. Il notaio redige l'atto di donazione, nel quale vengono specificati: la descrizione dell'immobile, il valore catastale, la riserva di usufrutto a favore del donante (ed eventualmente del coniuge), le dispense da inventario e cauzione, le eventuali condizioni o oneri.

  4. Stipula. L'atto viene stipulato dal notaio in presenza delle parti e di due testimoni. Il notaio dà lettura dell'atto e le parti lo sottoscrivono. I testimoni devono essere maggiorenni, non parenti delle parti e non interessati all'atto.

  5. Trascrizione e registrazione. Entro 30 giorni dalla stipula, il notaio provvede alla trascrizione dell'atto nei registri immobiliari e alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. Vengono trascritti sia il trasferimento della nuda proprietà sia la riserva di usufrutto, come diritti distinti.

  6. Voltura catastale. Il notaio presenta la domanda di voltura al Catasto per aggiornare l'intestazione dell'immobile, che risulterà intestato al donatario per la nuda proprietà e al donante per l'usufrutto.

Costi complessivi dell'operazione

I costi della donazione con riserva di usufrutto comprendono diverse voci:

Voce di spesaImporto indicativo
Imposta di donazioneVariabile (spesso 0 euro entro la franchigia)
Imposta ipotecaria2% della nuda proprietà (o 200 euro se prima casa)
Imposta catastale1% della nuda proprietà (o 200 euro se prima casa)
Imposta di bollo230 euro
Tassa ipotecaria35 euro per formalità
Onorario notarileVariabile in base al valore dell'atto
Diritti e contributiVariabili

L'onorario del notaio è determinato liberamente dal professionista, in base alla complessità dell'atto e al valore del bene. È consigliabile richiedere un preventivo dettagliato che indichi separatamente le imposte (non negoziabili, perché stabilite dalla legge) e l'onorario professionale.

Aspetti critici da considerare

La donazione resta soggetta ad azione di riduzione

Anche se l'immobile è stato donato in nuda proprietà con riserva di usufrutto, per il diritto civile si tratta a tutti gli effetti di una donazione. Restano applicabili le criticità tipiche dell'istituto: il rischio dell'azione di riduzione da parte dei legittimari pretermessi (artt. 553 e ss. c.c.), l'obbligo di collazione (art. 737 c.c.) e le difficoltà di ottenere un mutuo ipotecario sull'immobile nel periodo ventennale previsto dall'art. 563 c.c.

Chi acquista un immobile proveniente da donazione con riserva di usufrutto affronta le medesime difficoltà bancarie di chi acquista un immobile proveniente da donazione piena.

Rinuncia anticipata all'usufrutto

L'usufruttuario può rinunciare al proprio diritto in qualsiasi momento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata soggetta a trascrizione. La rinuncia comporta il consolidamento anticipato della piena proprietà in capo al nudo proprietario. Si configura però un trasferimento di valore che può essere soggetto all'imposta di donazione (se a titolo gratuito) o all'imposta di registro (se a titolo oneroso), con base imponibile pari al valore residuo dell'usufrutto calcolato in base all'età dell'usufruttuario al momento della rinuncia.

Vendita dell'immobile durante l'usufrutto

Il nudo proprietario può vendere la nuda proprietà anche senza il consenso dell'usufruttuario. L'acquirente subentra nella posizione del nudo proprietario e acquisirà la piena proprietà solo all'estinzione dell'usufrutto. La commerciabilità del bene, tuttavia, è ridotta: il prezzo di cessione riflette il valore della sola nuda proprietà, e molti potenziali acquirenti preferiscono immobili liberi da diritti reali di godimento.

Per vendere la piena proprietà è necessario il consenso di entrambi — nudo proprietario e usufruttuario — che intervengono nell'atto di vendita ciascuno per la propria quota di diritto.

Domande frequenti

Il donante può vendere l'immobile dopo aver donato la nuda proprietà?

No. Una volta effettuata la donazione, il donante non è più proprietario dell'immobile. Conserva solo il diritto di usufrutto, che gli consente di abitare il bene o di concederlo in locazione, ma non di alienarlo. La vendita della piena proprietà richiede l'intervento congiunto del nudo proprietario e dell'usufruttuario.

Alla morte del donante, il donatario deve pagare imposte di successione?

No. L'usufrutto si estingue automaticamente alla morte dell'usufruttuario (art. 979 c.c.) e il consolidamento della piena proprietà in capo al nudo proprietario avviene senza ulteriori imposte. Il bene non deve essere incluso nella dichiarazione di successione del donante, poiché la nuda proprietà è già stata trasferita con l'atto di donazione.

L'usufruttuario può affittare l'immobile?

Sì. L'art. 999 c.c. riconosce all'usufruttuario il diritto di concedere in locazione il bene oggetto di usufrutto. I canoni di locazione spettano all'usufruttuario per tutta la durata del diritto. Le locazioni in corso al momento dell'estinzione dell'usufrutto proseguono per la durata stabilita, ma comunque non oltre cinque anni dalla cessazione dell'usufrutto.

È possibile riservare l'usufrutto anche al coniuge?

Sì. L'art. 796, comma 2, c.c. consente espressamente la riserva di usufrutto congiunto a favore del donante e del coniuge, con diritto di accrescimento al superstite. In questa configurazione, l'usufrutto si estingue solo alla morte dell'ultimo dei due usufruttuari, garantendo al coniuge superstite il godimento dell'immobile.


Calcola i costi della donazione. Per stimare le imposte e l'onorario notarile di una donazione immobiliare — con o senza riserva di usufrutto — è disponibile il calcolatore donazione di NotaioOnline.


Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere divulgativo e non costituiscono parere legale. Per una valutazione specifica della propria situazione è consigliabile rivolgersi a un notaio.

Calcola i tuoi costi notarili

Stima gratuita e dettagliata in pochi secondi

Vai al calcolatore