Calcola le spese notarili per l'acquisto di una seconda casa (categoria abitativa non agevolata): registro 9% sul valore catastale in regime prezzo-valore, moltiplicatore 126, IVA 10% da costruttore. Aliquote 2026 + considerazioni IMU, plusvalenza, locazione breve.
Come si calcolano le imposte sulla seconda casa
La seconda casa (categoria abitativa non di lusso, in assenza dei requisiti per la prima casa) sconta l'imposta di registro al 9% sul valore catastale in regime prezzo-valore (D.P.R. 131/1986 art. 1 Tariffa Parte I + L. 266/2005 art. 1 c. 497), ipotecaria e catastale fisse a €50 ciascuna. Il moltiplicatore catastale è 126, non 115,5 come prima casa: per la stessa rendita catastale di €1.000 la base imponibile sale da €115.500 a €126.000, e l'imposta di registro da €2.310 a €11.340. Il delta è di oltre €9.000 sulla sola voce registro, prima di considerare l'IMU ricorrente (che la prima casa non paga).
IMU annuale: la voce ricorrente che la prima casa non ha
La seconda casa paga IMU ogni anno (D.Lgs. 504/1992 art. 5, aliquote ridisegnate dalla L. 160/2019 c. 738-783 dopo l'abolizione della TASI). Aliquota base 0,86% (8,6‰) del valore catastale rivalutato del 5% e moltiplicato per 160. Il comune può modulare fino all'1,06% (10,6‰). Su rendita €1.000 il valore IMU è €168.000: aliquota base €1.445/anno, massima €1.781/anno. Milano e Roma applicano spesso il massimo; piccoli comuni restano sulla base. A 10 anni di possesso parliamo di €14.000-€18.000 di sole IMU, spesso superiore alla differenza fiscale di registro pagata al rogito. La pianificazione patrimoniale di una seconda casa va fatta integrando registro one-shot + IMU ricorrente.
Plusvalenza in rivendita entro 5 anni
La rivendita della seconda casa entro 5 anni dall'acquisto genera plusvalenza imponibile come reddito diverso ex art. 67 c. 1 lett. b D.P.R. 917/1986 (TUIR). Eccezioni: acquisto per successione, oppure destinazione ad abitazione principale del cedente o dei familiari per la maggior parte del periodo di possesso. Dalla quinta annualità in poi la plusvalenza è esente. Per chi vende entro i 5 anni, l'art. 1 c. 496 della L. 266/2005 apre l'opzione per l'imposta sostitutiva del 26% in luogo dell'IRPEF ordinaria — richiesta al notaio in atto, versamento a cura del notaio. Spesso più conveniente dell'aliquota marginale IRPEF, da valutare con il commercialista. Esempio: rivendita €230.000 dopo 3 anni di un immobile comprato €180.000, plusvalenza €50.000 → sostitutiva €13.000 vs IRPEF marginale al 43% (€21.500) sopra €50k di reddito complessivo: la differenza è netta a favore della sostitutiva per chi ha redditi medio-alti.
Locazione breve della seconda casa: regime 2026
Tre limiti convivono dal 2026. Aliquota cedolare: 21% sulla prima unità in locazione breve, 26% dalla seconda in poi (art. 4 c. 1 D.L. 50/2017 come modificato da L. 213/2023 art. 1 c. 63). Soglia attività non imprenditoriale: max 2 unità in locazione breve nello stesso anno fiscale dal 2026 (era 4 fino al 2025); superata, si esce dal regime e si apre partita IVA. CIN obbligatorio: dal 1° gennaio 2025 va esposto il Codice Identificativo Nazionale in tutti gli annunci online e offline (D.L. 145/2023 art. 13-ter), pena sanzione €800-€8.000 per ogni annuncio non conforme. Per chi acquista una seconda casa con intenzione locativa, il modello fiscale 2026 va impostato considerando: aliquota effettiva 21% o 26%, CIN richiesto via portale BDSR del Ministero del Turismo, IMU su valore catastale, eventuale imposta di soggiorno riscossa per conto del Comune.
Mutuo seconda casa: imposta sostitutiva al 2%
Sul mutuo destinato all'acquisto della seconda casa l'imposta sostitutiva è il 2% del finanziato (D.P.R. 601/1973 art. 17, secondo periodo), otto volte l'aliquota agevolata dello 0,25% riservata alla prima casa. Per un mutuo di €200.000 la sostitutiva seconda casa pesa €4.000, contro €500 di un mutuo prima casa equivalente. La voce è trattenuta dalla banca all'erogazione e non compare in fattura notaio. L'onorario sull'atto di mutuo (separato da quello sulla compravendita) si attesta sui €1.500-2.500 + IVA 22% nella prassi di mercato post-DL 1/2012. Detraibilità IRPEF degli interessi al 19%: non spetta sulla seconda casa, è riservata all'abitazione principale.