Calcola le spese notarili per l'acquisto della prima casa: registro 2% sul valore catastale in regime prezzo-valore, ipotecaria e catastale €50 fisse. Da costruttore l'IVA scende al 4%. Aliquote 2026 e moltiplicatore catastale 115,5.
Come si calcolano le imposte sulla prima casa
L'agevolazione prima casa riduce l'imposta di registro dal 9% al 2% sul valore catastale (nota II-bis Tariffa parte I D.P.R. 131/1986), mantenendo ipotecaria e catastale fisse a €50 ciascuna. Sul calcolo entra anche il moltiplicatore catastale ridotto a 115,5 (vs 126 della seconda casa), riferimento art. 52 c. 4 D.P.R. 131/1986 come modificato dalla L. 191/2004 e dalla D.Lgs. 23/2011 art. 10 (federalismo fiscale municipale, in vigore dal 1° gennaio 2014). Per una rendita catastale di €1.000 la base imponibile prima casa è €115.500: registro €2.310, contro €11.340 della seconda casa. La differenza pesa oltre €9.000 e cresce in proporzione al valore.
I tre requisiti per accedere all'agevolazione
Tre condizioni cumulative (nota II-bis lett. a-b-c D.P.R. 131/1986): residenza nel comune dell'immobile, o impegno a trasferirla entro 18 mesi; non possedere altra abitazione nel medesimo comune; non aver già fruito dell'agevolazione altrove senza averla poi rivenduta. La categoria catastale deve essere abitativa non di lusso. Esclude A/1 (signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli e palazzi storici), in forza della D.Lgs. 23/2011 che dal 2014 ha sostituito i parametri analitici del DM 2 agosto 1969 con il criterio puramente catastale. La verifica della categoria si fa in visura: chi compra deve guardare prima cosa, anche se è una formalità che il notaio ricontrolla in stipula.
Salvaguardia rivendita 5 anni e credito di imposta riacquisto
Chi rivende la prima casa entro 5 anni dal rogito perde l'agevolazione e paga il differenziale 9% - 2% di registro più sanzione del 25% e interessi. Eccezione: se entro 12 mesi dalla vendita acquisto un altro immobile da destinare ad abitazione principale, l'agevolazione resta in piedi e si apre il diritto al credito di imposta ex art. 7 L. 448/1998: il registro o l'IVA pagati sulla prima casa precedente diventano un credito utilizzabile in compensazione sul nuovo atto, fino a concorrenza dell'imposta dovuta. Il credito non si trasferisce su altri atti né si rimborsa in denaro: si esaurisce nell'atto di riacquisto. La Legge di Bilancio 2025 ha esteso a 24 mesi (anziché 12) il termine per vendere l'eventuale pre-posseduta, ma quel termine vale solo sulla condizione «non possedere altra casa al momento del nuovo acquisto», non sul credito d'imposta, che resta ancorato ai 12 mesi.
Acquisto da costruttore: IVA 4% invece di registro
Quando il venditore è impresa costruttrice (o di ripristino) entro 5 anni dalla fine lavori, la cessione è obbligatoriamente assoggettata a IVA (D.P.R. 633/1972 art. 10 c. 1 n. 8-bis): aliquota 4% sul prezzo dichiarato per chi acquista come prima casa, contro il 10% della seconda casa e il 22% del lusso. Le imposte d'atto (registro, ipo, cat) scendono a €200 fisse ciascuna. Su un prezzo di €200.000 prima casa da costruttore si pagano €8.000 di IVA + €600 di imposte fisse + €230 bollo + €35 tassa ipotecaria + €55 voltura, circa €8.920 totali. Dal privato sulla stessa rendita catastale si pagano invece circa €2.500 totali. Il nuovo costa di più ma include garanzia decennale strutturale (art. 1669 Codice Civile) e classe energetica recente, che spesso ribilancia il maggior esborso fiscale sui 20-30 anni di vita utile dell'immobile.
Mutuo prima casa: imposta sostitutiva 0,25%
Se per l'acquisto della prima casa accendi un mutuo, l'imposta sostitutiva sull'atto di mutuo è solo lo 0,25% (D.P.R. 601/1973 art. 17), contro il 2% degli altri scopi. Per un mutuo di €180.000 prima casa la sostitutiva è €450, circa un ottavo rispetto al mutuo seconda casa o liquidità (€3.600). La sostitutiva è trattenuta direttamente dalla banca al momento dell'erogazione e assorbe registro, bollo, ipotecaria e catastale sull'atto di mutuo. Resta dovuto solo l'onorario notarile sull'atto (tipicamente €1.500-2.500 + IVA 22%, distinto dall'onorario sulla compravendita) e il diritto di archivio repertoriale (~€30).
Garanzia Consap under 36: facilita il credito, non riduce le imposte
Le esenzioni fiscali introdotte dal D.L. 73/2021 art. 64 per under 36 con ISEE sotto €40.000 sono scadute il 31 dicembre 2023. Sopravvive solo la garanzia pubblica sul mutuo prima casa gestita da Consap: per chi rientra nei requisiti (under 36 ISEE ≤ €40.000) la garanzia statale sale all'80% del finanziato, contro il 50% del fondo ordinario, con tetto €250.000 garantiti. Il rifinanziamento della Legge di Bilancio 2025 ha prorogato la misura fino al 31 dicembre 2027, con incremento del Fondo di 130 milioni per il 2025 e 270 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (art. 1 c. 114). La garanzia non riduce l'imposta di registro né l'IVA: agisce sul fronte bancario, abbassando il rischio per la banca e quindi, di solito, lo spread applicato al richiedente. Banche convenzionate principali: Intesa Sanpaolo, UniCredit, BPER, BPM, Crédit Agricole.