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Quanto costa il notaio per comprare una casa di lusso?

Categorie catastali A/1 (signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli e palazzi storici): no agevolazione prima casa, registro 9% e moltiplicatore 126. Stima 2026.

1. Tipo di venditore

3. Dati dell'immobile

* campo obbligatorio

Sistema prezzo-valore (L. 266/2005 art. 1 c. 497)

Il regime applica la base imponibile sul valore catastale (rendita × moltiplicatore) anziché sul prezzo, e riduce del 30% gli onorari notarili (ultimo periodo del c. 497). Si applica solo se ricorrono tutte le condizioni seguenti:

  1. l'atto è soggetto a imposta di registro proporzionale (escluse le cessioni a IVA, es. acquisto da costruttore entro 5 anni dalla fine lavori o con opzione IVA);
  2. l'acquirente è una persona fisica che non agisce nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali (esclusi imprese individuali, professionisti, società, enti, fondi e trust);
  3. l'immobile è abitativo (categorie A/1–A/9 e A/11, esclusa A/10 "uffici") e relative pertinenze con propria rendita catastale e vincolo pertinenziale dichiarato in atto (ris. AdE 149/E/2008);
  4. l'acquirente richiede esplicitamente al notaio l'applicazione del regime in atto;
  5. il prezzo reale è dichiarato in atto (l'occultamento comporta decadenza dal regime e sanzioni dal 50% al 100% della maggior imposta, art. 1 c. 498 L. 266/2005).

Nota: il regime si applica anche agli acquisti all'asta giudiziaria e in espropriazione forzata (Corte Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014, ris. AdE n. 95/E del 3 novembre 2014).

La trovi nella visura catastale o nell'atto di provenienza

Il prezzo pattuito nel preliminare di vendita

Inserisci via e numero civico, es. Via Roma 10

Superficie comprensiva di muri e pertinenze (norma UNI 10750).

Come si calcolano le imposte sull'acquisto di una casa di lusso

Acquistare un immobile di lusso in Italia attiva un regime fiscale che molti articoli online ricostruiscono ancora con riferimenti normativi obsoleti. Per quarantacinque anni il criterio per qualificare un'abitazione come di lusso era quello del DM 2 agosto 1969: superficie utile oltre 240 mq escluse pertinenze, parametri qualitativi sui materiali, presenza di piscina o campo da tennis. Quel decreto ministeriale oggi non si applica più all'agevolazione prima casa per le compravendite stipulate dal 1° gennaio 2014 in poi.

Il passaggio al criterio catastale (D.Lgs. 23/2011 art. 10)

L'art. 10 D.Lgs. 23/2011, in vigore dal 1° gennaio 2014, ha riscritto la nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986: il beneficio prima casa si applica solo se l'immobile è classificato (o classificabile) in categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9. La verifica analitica del DM 1969 sparisce per l'imposta di registro. Un anno dopo, con l'art. 33 D.Lgs. 175/2014 (in vigore dal 13 dicembre 2014), il riallineamento arriva anche al perimetro IVA, completando la transizione. La Circolare 31/E del 30 dicembre 2014 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito il passaggio interpretativo: dopo le due novelle conta solo il dato catastale, non i mq utili né la presenza della piscina o del campo da tennis. Da quel momento la classificazione di lusso è un dato oggettivo leggibile in visura, e l'acquirente non ha più margine per discutere il regime fiscale al rogito.

Cosa identifica A/1, A/8 e A/9

A/1 sono le abitazioni di tipo signorile in zone urbane di pregio, con rifiniture e dimensioni superiori alla media locale: il classico piano nobile in un palazzo ottocentesco di Brera o Trastevere. A/8 sono le ville: corpo di fabbrica isolato, parco o giardino esclusivo, edificate in zone di particolare pregio. A/9 raccoglie castelli, palazzi di eminente interesse artistico o storico, di solito già vincolati ex D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Un attico di 280 mq in centro storico classificato A/2 oggi non è di lusso fiscale; una villetta a schiera classificata A/8 sì, anche se di metratura modesta. La classificazione la fa il Catasto in sede di accatastamento o variazione DOCFA, leggibile in visura catastale aggiornata. Cambia di rado, e solo dopo intervento edilizio sostanziale o riclassamento d'ufficio.

Tabella moltiplicatori e aliquote sulle 3 categorie

Per tutte e tre le categorie di lusso il moltiplicatore catastale è 126 sia in compravendita sia in qualunque ipotesi di acquisto da privato (l'aliquota agevolata 115,5 della prima casa è preclusa per definizione, dato che il beneficio non si applica). Nel calcolo IMU il moltiplicatore è invece 160, mentre per successione e donazione si applica 120 (D.Lgs. 346/1990 art. 34 c. 5). La tripla non è arbitraria: i tre tributi hanno regole proprie stratificate negli anni, e nessun riallineamento le ha mai unificate. Risultato pratico: una villa A/8 con rendita catastale €8.000 ha base imponibile registro €1.008.000, base IMU €1.344.000 e base successione €960.000. Lo stesso immobile, tre numeri diversi a seconda del contesto fiscale.

Le conseguenze sul rogito

Da privato il registro è sempre al 9% sul valore catastale (no aliquota 2% agevolata), moltiplicatore 126, catastale e ipotecaria fisse a €50 ciascuna. Da costruttore entro 5 anni l'IVA scatta al 22% piena anche se l'acquirente vi trasferisce la residenza (D.P.R. 633/1972 Tabella A), con registro/ipo/cat fissi a €200. Il regime prezzo-valore (L. 266/2005 art. 1 c. 497) resta operativo perché la norma parla di trasferimenti di immobili a uso abitativo a persone fisiche: una villa A/8 sul Lago di Como con rendita €9.500 ha valore catastale €1.197.000, e su un prezzo di mercato di €1.800.000 il regime catastale dimezza la base imponibile registro. La quota di prezzo non coperta dal catastale resta visibile in atto come corrispettivo reale, ma non concorre alla base imponibile delle imposte d'atto: utile per chiudere l'accertamento di valore ex art. 52 c. 4 D.P.R. 131/1986.

Pertinenze: piscina, parco, dépendance

Le pertinenze seguono il regime fiscale del bene principale ex art. 818 Codice Civile. Se la villa è A/8, l'intero compendio è tassato come immobile di lusso: registro 9% sul valore catastale complessivo (rendita villa + rendite di ciascuna pertinenza, ciascuna × 126), no aliquota 2% nemmeno se l'acquirente vi trasferisce la residenza. L'eccezione classica delle pertinenze C/2 (cantina), C/6 (box) e C/7 (tettoia) acquistate con la prima casa e tassate al 2% non opera qui: presuppone che l'abitazione di servizio sia agevolabile, e A/8 non lo è per definizione. La piscina, se accatastata autonomamente, entra nel calcolo del valore catastale complessivo; se assorbita nella rendita della villa è già inclusa. Locali tecnici e dépendance accessorie alla residenza principale seguono lo stesso regime, anche se accatastati con categoria diversa dal corpo principale.

IMU su lusso: la voce che cresce sui 10 anni

A differenza delle categorie A/2-A/7, l'abitazione principale di lusso paga IMU (D.L. 201/2011 art. 13): aliquota tipicamente ridotta tra 0,4% e 0,6% deliberabile dal comune sulla residenza A/1-A/8-A/9, con detrazione fissa di €200. Per una villa A/8 a Milano con rendita €8.000, base imponibile €1.344.000 (rendita × 1,05 × 160): IMU residenza circa €5.200/anno a 0,4%, €6.500/anno a 0,5%, €7.900/anno a 0,6% (al netto della detrazione €200). Se la stessa villa è seconda casa, IMU sale a 0,86-1,06% senza detrazione, da circa €11.500 fino a €14.250/anno. Su 10 anni di possesso da seconda casa parliamo di €115.000-142.500 di sola IMU: cifra paragonabile o superiore al registro pagato al rogito. La pianificazione patrimoniale di un immobile di lusso non può prescindere dall'IMU ricorrente.

Vincolo storico-artistico su A/9 e detraibilità IRPEF

I castelli e palazzi A/9 sono spesso vincolati ex D.Lgs. 42/2004: ogni intervento sulla struttura, dal restauro al cambio di destinazione interna, passa dalla Soprintendenza con tempi tecnici di 60-120 giorni per parere positivo, autorizzazioni o prescrizioni. In cambio sopravvivono due agevolazioni di sostanza: ai fini IRPEF la rendita catastale è ridotta al 50% per il calcolo del reddito fondiario (art. 4 c. 5-quater D.L. 16/2012, disciplina che ha sostituito l'abrogato art. 11 c. 2 L. 413/1991), e ai fini IMU la base imponibile è ridotta al 50% (art. 1 c. 747 lett. a) L. 160/2019); accessibili inoltre i contributi statali del Ministero della Cultura sui lavori di manutenzione e restauro. Sul lato compravendita invece niente: l'abrogazione del registro 3% sui vincolati da parte dell'art. 26 D.L. 104/2013 (convertito L. 128/2013) ha riallineato gli A/9 al 9% pieno dal 1° gennaio 2014. Resta la specificità procedurale: la due diligence pre-rogito su un A/9 richiede verifica dei vincoli attivi presso la Soprintendenza competente.

Esempi di costo per immobile di lusso (A/1, A/8, A/9)

Casi tipici: villa A/8 sul Lago di Como, appartamento A/1 signorile in centro storico, castello A/9 vincolato. Regime fiscale identico, cambia il moltiplicatore × rendita per la base imponibile.

Villa A/8 prima casa (rendita €7.500)

Rendita catastale €7.500/anno, categoria A/8 (ville): moltiplicatore 126, valore catastale €945.000. Registro 9% in regime prezzo-valore L. 266/2005 art. 1 c. 497 (anche A/8 è 'uso abitativo'): €85.050. Nessuna agevolazione prima casa ex D.Lgs. 23/2011 art. 10. Ipo e cat fisse a €50.

Valore catastale945.000 €
  • Imposta di registro (9%)85.050 €
  • Imposta catastale50 €
  • Imposta ipotecaria50 €
  • Tassa archivio38 €
  • Onorario stimato (scala tier 3)3308 €
  • IVA sull'onorario (22%)728 €
Totale stimato89.223 €

Attico A/1 in centro storico (rendita €11.000)

Rendita catastale €11.000/anno, categoria A/1 (abitazione signorile in fabbricato di pregio urbano): valore catastale €1.386.000, registro 9% = €124.740. Stessa formula della villa A/8 ma con base più alta: il moltiplicatore 126 non cambia tra A/1 e A/8/A/9. Onorario in fascia tier 3 (0,5%) con riduzione 30% prezzo-valore.

Valore catastale1.386.000 €
  • Imposta di registro (9%)124.740 €
  • Imposta catastale50 €
  • Imposta ipotecaria50 €
  • Tassa archivio38 €
  • Onorario stimato4851 €
  • IVA sull'onorario (22%)1067 €
Totale stimato130.796 €

Villa A/8 da costruttore — IVA 22% piena

Prezzo dichiarato €1.500.000, villa A/8 nuova da impresa costruttrice entro 5 anni: IVA al 22% (€330.000) ex D.P.R. 633/1972 Tabella A — niente aliquota 4%/10% perché il lusso (A/1, A/8, A/9) è escluso dal perimetro IVA agevolata fin dall'art. 33 D.Lgs. 175/2014. Registro/ipo/cat fisse €200 ciascuna. Il delta rispetto al privato (esempi 1-2) è notevole: l'IVA 22% raddoppia il costo fiscale del nuovo vs usato.

Prezzo dichiarato1.500.000 €
  • IVA sull'immobile (22%)330.000 €
  • Imposta di registro200 €
  • Imposta catastale200 €
  • Imposta ipotecaria200 €
  • Bollo230 €
  • Tassa ipotecaria35 €
  • Voltura catastale55 €
  • Onorario stimato7500 €
  • IVA sull'onorario (22%)1650 €
Totale stimato340.070 €

Domande frequenti sulle case di lusso

Cosa distingue concretamente A/1, A/8 e A/9?

A/1 (abitazione signorile) identifica appartamenti in fabbricati di pregio urbano, con finiture e dimensioni significativamente superiori alla media locale; il classico esempio è il piano nobile in un palazzo ottocentesco di Brera o di Trastevere. A/8 (ville) richiede corpo di fabbrica isolato, parco o giardino di pertinenza esclusivo, zona di pregio: una villa unifamiliare sul Lago di Como o sul Garda è A/8 anche se di 180 mq. A/9 raccoglie castelli e palazzi di eminente interesse artistico o storico, in genere già vincolati ex D.Lgs. 42/2004. La classificazione la fa il Catasto in sede di accatastamento o variazione, non l'acquirente: per leggerla basta una visura catastale aggiornata. Il dato è oggettivo dal 1° gennaio 2014 (DLgs 23/2011 art. 10) e ha sostituito i parametri analitici del DM 2/8/1969.

Compro una villa A/8 con piscina e parco di 4.000 mq: il regime di lusso assorbe anche le pertinenze?

Sì. Le pertinenze (giardino, parco, piscina, dépendance di servizio, locale tecnico) seguono il regime fiscale del bene principale ex art. 818 c.c. Se la villa è A/8 l'intero compendio è tassato come immobile di lusso: registro 9% sul valore catastale complessivo (rendita villa + rendite pertinenze, ciascuna × 126), no aliquota 2% nemmeno se l'acquirente vi trasferisce la residenza. L'eccezione classica delle pertinenze C/2, C/6, C/7 (cantina, box, posto auto) acquistate con la prima casa e tassate al 2% non opera qui: presuppone che l'abitazione principale sia agevolabile, e A/8 non lo è. La piscina, se accatastata autonomamente come pertinenza, resta nel calcolo; se assorbita nella rendita della villa è già inclusa.

Per un castello A/9 vincolato ex D.Lgs. 42/2004 restano agevolazioni fiscali sull'acquisto?

Pochissime, e tutte erose dopo il 2013. Fino al 31 dicembre 2013 il trasferimento di immobile vincolato godeva di un'imposta di registro ridotta al 3% (vecchia nota II all'art. 1 Tariffa parte I DPR 131/1986). L'art. 26 del DL 104/2013 (convertito in L. 128/2013) ha abrogato quella riduzione: dal 1° gennaio 2014 il castello A/9 paga registro 9% pieno come qualsiasi altra abitazione di lusso, con ipotecaria e catastale fisse a €50. Sopravvivono agevolazioni IRPEF sul reddito (rendita catastale ridotta al 50% ex art. 11 c. 2 L. 413/1991, principio ancora applicato), eventuali sgravi IMU comunali e contributi MIBACT per il restauro. Sul rogito, niente.

Il bonus prima casa under 36 (esenzione registro/ipo/cat) si applicava agli immobili di lusso?

No, mai. Il bonus introdotto dall'art. 64 del DL 73/2021 e prorogato fino al 31 dicembre 2023 era ancorato esplicitamente all'agevolazione prima casa della nota II-bis art. 1 Tariffa parte I DPR 131/1986. Poiché dal 2014 quella nota esclude A/1, A/8, A/9, l'esenzione under 36 non vi si è mai applicata. Stesso ragionamento per la garanzia Consap all'80% (Fondo Gasparrini per giovani): il decreto attuativo richiama la stessa nozione catastale di prima casa agevolabile. Acquirenti under 36 di una villa A/8 nel 2022-2023 hanno pagato esattamente le stesse imposte di chiunque altro. Nel 2026 il bonus è scaduto: la domanda è ormai storica, ma resta utile per verificare gli acquisti del triennio precedente.

Successione o donazione di una villa A/8 a un figlio: che imposte si pagano?

L'imposta di successione e donazione applica gli stessi parametri di qualunque immobile abitativo: franchigia €1.000.000 per coniuge e figli, aliquota 4% sull'eccedenza (art. 2 c. 48 DL 262/2006 convertito in L. 286/2006). La base imponibile è il valore catastale calcolato con moltiplicatore 120 (non 126 come in compravendita: l'art. 34 c. 5 DLgs 346/1990 fissa il proprio moltiplicatore). Ipotecaria 2% e catastale 1% sul valore catastale si applicano a tariffa piena, senza riduzione a €50 (la riduzione vale solo se il beneficiario richiede l'agevolazione prima casa — possibile in successione per gli eredi che ne hanno i requisiti, ma anche qui A/1, A/8, A/9 sono esclusi dal beneficio). Una villa A/8 con rendita €8.000 genera valore catastale di €960.000: ipotecaria €19.200 + catastale €9.600.

Trasferire la residenza nella villa A/8 dà accesso a qualche sgravio IMU?

Sì, ed è una delle poche agevolazioni residue. L'IMU sull'abitazione principale è dovuta solo per A/1, A/8, A/9 (le altre A sono esenti dal 2020). Per chi trasferisce la residenza nella villa A/8 si applicano due benefici: aliquota IMU ridotta (massimo 0,6% deliberabile dal comune, contro l'aliquota seconda casa che arriva spesso a 1,06%), e detrazione fissa di €200 ex art. 13 c. 10 DL 201/2011. Ogni comune fissa l'aliquota concreta: a Milano l'abitazione principale di lusso paga 0,6%, a Roma 0,5%, in molti comuni turistici 0,55-0,6%. Il risparmio annuo su una villa A/8 con rendita €8.000 e valore IMU €1,344 milioni supera tipicamente i €6-7.000 rispetto al regime seconda casa.

Mutuo prima casa su immobile A/1, A/8 o A/9: imposta sostitutiva 0,25% o 2%?

2%. Il regime sostitutivo agevolato dello 0,25% previsto dall'art. 17 DPR 601/1973 richiama la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione prima casa, e quei requisiti dal 2014 escludono espressamente A/1, A/8, A/9. Su un mutuo di €800.000 per acquistare una villa A/8 si paga quindi €16.000 di imposta sostitutiva (2%) anziché €2.000 (0,25%): differenza secca di €14.000. L'archivio repertorio e l'onorario del notaio non cambiano significativamente. La detraibilità degli interessi passivi al 19% sul rigo E7 del 730 (entro il limite di €4.000 annui) resta accessibile se la villa è effettivamente abitazione principale, perché la norma fiscale IRPEF su questo punto guarda alla destinazione, non alla categoria catastale.

Se ristrutturo la villa A/8 e la riclasso in A/2, l'acquisto futuro torna in regime prima casa?

Sì, ma serve un cambio di categoria catastale formale prima del rogito. La riclassificazione da A/8 a A/2 (o A/7, casa di tipo economico in villini) richiede una variazione DOCFA presentata dal tecnico abilitato, motivata da una perdita oggettiva dei requisiti A/8 — tipicamente frazionamento del corpo di fabbrica originario, riduzione del parco esclusivo (lottizzato e venduto), demolizione di elementi caratterizzanti. Il Catasto valuta e accatasta nella nuova categoria. L'effetto fiscale è duplice: la rendita si modifica (di solito si abbassa, perché il parametro classe sale ma la categoria scende di pregio), e la categoria nuova apre l'accesso al regime prima casa per l'acquirente successivo. Attenzione: nelle compravendite la nota II-bis parla di immobile classificato O classificabile A/1, A/8, A/9; un tentativo di riclassificazione strumentale appena prima del rogito viene di norma riqualificato dall'Agenzia delle Entrate ex art. 10-bis L. 212/2000 (abuso del diritto), con recupero della maggiore imposta e sanzioni.

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